ANNO 5 - NUMERO 54 - EDIZIONE 2009 - DEL 12/10/2009
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LOTTARE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE SULLE DONNE: UNA QUESTIONE DI LEGGE
Il percorso recente delle leggi italiane sulla condanna e prevenzione degli atti di violenza sessuale contro le donne: la Legge n. 66/97, le sentenze della Corte di Cassazione e gli ultimi disegni di legge con l’introduzione del reato di “stalking”, panoramica sull’attuale situazione normativa.
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La violenza sessuale sulle donne è un libro vasto e dai capitoli, purtroppo, in continua fase di scrittura; gli episodi dei giorni passati non fanno che confermare la sostanziale inadeguatezza sociale e normativa del Paese, e la sensazione diffusa è quella che vede comunque cronicamente in ritardo gli oggettivi passi in avanti di questi anni.  

La storia della normativa[1] in materia solo da poco tempo ha dato testimonianza di un cambio di prospettiva (fino all’approvazione della Legge n. 66/97[2], il procedimento per stupro poteva aprirsi solo dietro una querela sporta dalla parte offesa, per esempio), considerando finalmente l’atto di violenza sessuale come reato vero e proprio contro la persona, invece di essere semplicemente un atto lesivo della morale pubblica. Nello stesso quadro di arretratezza normativa – perché la libertà sessuale non veniva vista come una manifestazione fondamentale della libertà personale - rientrava anche la famigerata disposizione del “matrimonio riparatore” (ex art. 544 del Codice Penale), secondo la quale lo stupro non veniva punito se lo stupratore chiedeva la mano della vittima. Tristemente famoso è stato il caso della giovane Franca Viola[3], la cui battaglia (e di tante altre come lei) solo nel 1981 ha portato all’abrogazione della norma.  

Il 1997 è l’ultima data a cui si può ricollegare l’intervento del legislatore in materia di violenza sessuale; da quel momento in poi è un susseguirsi di sentenze (circa una quindicina) emesse dalle varie sezioni della Cassazione, in cui il Giudice chiarisce l’applicazione della norma e, in molti casi, stabilisce la pena e valuta aggravanti e attenuanti. Citiamo a titolo esemplificativo, la n. 20279/08 e la n. 34830/08 (sulla violenza di gruppo, sezione II e III penale), oppure quella sulle molestie e violenze nei luoghi di lavoro (12738/08, sezione III penale), fino a quelle di molestia (come la sentenza del 24/04/07).  

Il compendio di queste decisioni della Corte dovrebbe portare alla realizzazione di un nuovo profilo normativo, attualmente in corso di progettazione; il primo passo in tale direzione è stato compiuto nel giugno 2008, con l’approvazione del disegno di legge n. 06/08[4] che introduce aggravanti quali l’utilizzo di sostanze stupefacenti, lo stato di gravidanza della vittima o il rapporto di dipendenza psicologica fra autore e vittima del reato. Questo ddl introduce anche il reato di “stalking”, ossia di molestie reiterate, per cui la pena può arrivare senza aggravanti fino a 4 anni di reclusione.  

Un rinforzo normativo arriva nello scorso 22 dicembre, con l’approvazione di un altro ddl (“Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”[5]) che, tra l’altro, crea nuove fattispecie di reato (adescamento attraverso internet e sottrazione di minori) e prevede il giudizio immediato per alcuni delitti (violenza sessuale di gruppo e corruzione di minore).   Nel difficile e drammatico ambito della violenza sessuale contro le donne, l’attuale situazione normativa italiana pare essere quella di una premessa, buona senz’altro anche per la forma preventiva che si sta configurando, ma deficiente comunque di una sistematizzazione funzionale.  

[1] http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2007/02/23/i-soliti-sospetti-storia-della-legge-sullo-stupro.-quando-c-erano-i-capi-famiglia-e-lo-ius-corrigendi
[2] http://isd.olografix.org/faq/l66_97.htm
[3] http://it.wikipedia.org/wiki/Franca_Viola
[4] http://www.altalex.com/index.php?idnot=42062
[5] http://www.altalex.com/index.php?idnot=35773
di Salvatore Zuccarello

anno 5 - numero 8 - edizione 2009 - del 29/01/2009
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