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ANNO 5 - NUMERO 54 - EDIZIONE 2009 - DEL 12/10/2009 |
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LOTTARE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE SULLE DONNE: UNA QUESTIONE DI LEGGE |
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La violenza sessuale sulle donne è un libro vasto e dai
capitoli, purtroppo, in continua fase di scrittura; gli episodi dei giorni
passati non fanno che confermare la sostanziale inadeguatezza sociale e
normativa del Paese, e la sensazione diffusa è quella che vede comunque
cronicamente in ritardo gli oggettivi passi in avanti di questi anni.
La storia della normativa[1]
in materia solo da poco tempo ha dato testimonianza di un cambio di prospettiva
(fino all’approvazione della Legge n. 66/97[2],
il procedimento per stupro poteva aprirsi solo dietro una querela sporta dalla
parte offesa, per esempio), considerando finalmente l’atto di violenza sessuale
come reato vero e proprio contro la persona, invece di essere semplicemente un
atto lesivo della morale pubblica. Nello stesso quadro di arretratezza
normativa – perché la libertà sessuale non veniva vista come una manifestazione
fondamentale della libertà personale - rientrava anche la famigerata
disposizione del “matrimonio riparatore” (ex art. 544 del Codice Penale),
secondo la quale lo stupro non veniva punito se lo stupratore chiedeva la mano
della vittima. Tristemente famoso è stato il caso della giovane Franca Viola[3],
la cui battaglia (e di tante altre come lei) solo nel 1981 ha portato
all’abrogazione della norma.
Il 1997 è l’ultima data a cui si può ricollegare
l’intervento del legislatore in materia di violenza sessuale; da quel momento
in poi è un susseguirsi di sentenze (circa una quindicina) emesse dalle varie
sezioni della Cassazione, in cui il Giudice chiarisce l’applicazione della
norma e, in molti casi, stabilisce la pena e valuta aggravanti e attenuanti.
Citiamo a titolo esemplificativo, la n. 20279/08 e la n. 34830/08 (sulla
violenza di gruppo, sezione II e III penale), oppure quella sulle molestie e
violenze nei luoghi di lavoro (12738/08, sezione III penale), fino a quelle di
molestia (come la sentenza del 24/04/07).
Il compendio di queste decisioni della Corte dovrebbe
portare alla realizzazione di un nuovo profilo normativo, attualmente in corso
di progettazione; il primo passo in tale direzione è stato compiuto nel giugno
2008, con l’approvazione del disegno di legge n. 06/08[4]
che introduce aggravanti quali l’utilizzo di sostanze stupefacenti, lo stato di
gravidanza della vittima o il rapporto di dipendenza psicologica fra autore e
vittima del reato. Questo ddl introduce anche il reato di “stalking”, ossia di
molestie reiterate, per cui la pena può arrivare senza aggravanti fino a 4 anni
di reclusione.
Un rinforzo normativo arriva nello scorso 22 dicembre, con
l’approvazione di un altro ddl (“Misure di sensibilizzazione e
prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito
della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra
causa di discriminazione”[5])
che, tra l’altro, crea nuove fattispecie di reato (adescamento attraverso
internet e sottrazione di minori) e prevede il giudizio immediato per alcuni
delitti (violenza sessuale di gruppo e corruzione di minore).
Nel difficile e drammatico ambito della violenza sessuale
contro le donne, l’attuale situazione normativa italiana pare essere quella di
una premessa, buona senz’altro anche per la forma preventiva che si sta
configurando, ma deficiente comunque di una sistematizzazione funzionale.
[1] http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2007/02/23/i-soliti-sospetti-storia-della-legge-sullo-stupro.-quando-c-erano-i-capi-famiglia-e-lo-ius-corrigendi
[2] http://isd.olografix.org/faq/l66_97.htm
[3] http://it.wikipedia.org/wiki/Franca_Viola
[4] http://www.altalex.com/index.php?idnot=42062
[5] http://www.altalex.com/index.php?idnot=35773
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di Salvatore Zuccarello
anno 5 - numero 8 - edizione 2009 - del 29/01/2009
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