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Bonus Terme, dal 30% al 65%. Ecco come funziona

All’articolo 79 “Agevolazioni settore turistico e termale”, il decreto Agosto proroga al 2020 e 2021 l’incentivo già istituito dal DL n. 83/2014. Inoltre, i bonus terme aumentano in percentuale, passando dal 30 al 65 per cento delle spese sostenute. 

Bonus terme: tutte le novità

Con l’arrivo dei voucher termali sarà possibile usufruire di un significativo incentivo fiscale per riqualificazione energetica, eliminazione della barriere architettoniche, ristrutturazioni e mobili. Secondo quanto stabilito il credito d’imposta è unicamente utilizzabile in compensazione. Per essere liquidato non si applica la ripartizione in quote annuali. 

Come abbiamo già detto, il credito d’imposta in favore delle strutture ricettive turistico alberghiere è stato anzitempo introdotto dal DL n. 83 del 2014. Il decreto Agosto lo amplia al settore turistico e termale. La percentuale per il bonus terme sale dal 30 al 65% dell’investimento effettuato. L’art. 10 del DL 83, che ha introdotto il suddetto incentivo, prevedeva un credito del 30 per cento per le seguenti spese, risalenti agli anni 2014, 2015 e 2016: 

  • efficientamento energetico;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • ristrutturazione edilizia;
  • acquisto di mobili e complementi di arredo.

L’agevolazione era concessa purché, prima dell’ottavo periodo di imposta successivo, il beneficiario non cedesse a terzi o destinasse i beni oggetto dell’investimento a scopi estranei all’impresa. 

Ai sensi dell’art. 79, c. 2, il bonus terme è attribuito a: 

  • stabilimenti termali;
  • strutture che svolgono attività agrituristica (in base alla Legge n 96/2006);
  • strutture ricettive all’aria aperta.

Tra gli investimenti agevolabili con il credito d’imposta per gli stabilimenti termali rientrano quelli sostenuti per realizzare piscine termali e acquistare apparecchiature e attrezzature essenziali per esercitare l’attività. 

Infine, i buoni per l’acquisto di servizi termali non:

  • rappresentano reddito imponibile;
  • sono cedibili;
  • hanno rilevanza ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica.