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Canone d'affitto

Canone d’affitto: esiste un limite massimo?

Nel sottoscrivere un contratto di locazione, i contraenti sono perlopiù focalizzati sul prezzo e i cosiddetti oneri accessori. Tuttavia, la legislazione italiana non lascia completa libertà nel definire il contenuto della scrittura privata. Alcune direttive sono ferree, ovvero non sono derogabili. Tra queste figurano, ad esempio, la durata, la registrazione e la misura del canone d’affitto. In proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito se esista o meno un limite economico.

Canone d’affitto: limite minimo e limite massimo

Nel caso dell’affitto 4+4, le parti possono liberamente definire il canone, senza alcun vincolo legislativo. L’unico paletto consiste nel dover dichiarare l’esatto importo durante la stesura della scrittura privata. Così, se l’intesa dovesse prevedere un corrispettivo superiore rispetto all’ammontare notificato all’Agenzia delle Entrate, l’inquilino avrebbe diritto di rifiutarsi di pagare la “maggiorazione sottobanco” oppure – se già versata – chiederne la restituzione fino a sei mesi dopo aver lasciato l’immobile. 

Per quanto riguarda i contratti di affitto 3+2 vige, invece, l’obbligo di rispettare il modello predisposto dal Ministero. A seconda della fascia in cui rientra l’appartamento, dagli accordi territoriali emerge un limite massimo e un limite minimo. Ogni patto diretto ad attribuire al locatore un importo superiore a quello massimo è nullo.

Al contrario, è legittimo stabilito uno inferiore a quanto concordato dagli enti locali. L’aggiornamento del canone d’affitto può esclusivamente avvenire su richiesta del locatore, da effettuarsi mediante raccomandata. Egli ha diritto all’aggiornamento Istat inerente all’anno in corso alla data della domanda e non agli arretrati.

Quando viene lasciata libertà

In assenza di accordi, si fa riferimento ai valori statuiti dal DM Infrastrutture e Trasporti del 14 luglio 2004. Per i contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, i canoni e la ripartizione degli oneri accessori ad essi correlati sono liberamente determinabili dalle parti. Vale altrettanto per la locazione a finalità turistiche.