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Periodo di prova

Periodo di prova: se interrotto si ha diritto alla Naspi?

Datore di lavoro e lavoratore pattuiscono che la definitiva instaurazione del rapporto possa avvenire solamente trascorso un certo periodo di prova. In questo lasso di tempo le parti verificano la reciproca convenienza del contratto ed hanno il diritto di recedere senza obbligo di preavviso né motivazione. 

Periodo di prova: cosa dice la legge sulla Naspi

Se l’esito è favorevole per entrambi le parti, l’assunzione diventa definitiva. Il servizio assolto è comunque valido a pieno titolo, poiché si computa nell’anzianità di servizio. E, fattore di non secondaria importanza, dà diritto al TFR, alle ferie, ai permessi, alla tredicesima e alla quattordicesima. I problemi sorgono qualora il recesso avvenga nel mentre. Cosa indica la legge riguardo al patto di prova e Naspi?

Stando a quanto dispone il legislatore italiano, affinché un lavoratore abbia riconosciuto lo stato di disoccupazione, deve:

  • aver perso il posto involontariamente;
  • dichiarare al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, in modalità telematica, immediata disponibilità allo svolgimento di attività e alla partecipazione alle manovre di politica attiva stabilite con il centro per l’impiego

Il licenziamento, in qualsiasi forma, dà diritto allo stato di disoccupazione e all’indennità, qualora vengano rispettati gli ulteriori requisiti dettati. Dunque, vale anche nel periodo di prova purché il recesso dipenda dal datore e non dal prestatore d’opera.

Pertanto, il licenziato durante il periodo di prova è considerato tale dopo aver dimostrato di aver perso il posto involontariamente. Ai fini del diritto allo stato di disoccupazione e alla Naspi, non conta se il recesso è libero, compiuto senza preavviso o senza particolari requisiti di forma e motivazione. 

Quando il diritto decade 

Non rileva, ai fini del diritto allo stato di disoccupazione ed alla Naspi, il fatto che per il licenziamento nel periodo di prova non sia dovuto alcun preavviso e che il recesso sia libero, senza particolari requisiti di forma e motivazione.

Al contrario, le dimissioni non danno né la possibilità di fruire dello stato di disoccupazione né della Naspi, in quanto appunto dipendenti dalla volontà del lavoratore. L’unica eccezione è quella per giusta causa: in tal caso l’impiego è stato perso involontariamente.