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Pensione quota 41

Pensione Quota 41 invalidità

La pensione Quota 41 è una misura introdotta dallo Stato per tutelare la cosiddetta categoria dei lavoratori precoci. Con essi si intendono coloro che hanno almeno un anno di contributi prima del compimento del 19esimo anno di età, un’anzianità di 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica e che rientrino in una delle categorie specificate:

  • Svolgono mansioni gravose e usuranti;
  • Hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 75%;
  • Da almeno sei mesi assistono un familiare con handicap grave, ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3;
  • Sono disoccupato ed hanno smesso di ricevere il NASpI (indennità mensile di disoccupazione) da tre mesi.

Pensione Quota 41 o assegno di invalidità ordinario: è necessario scegliere

La situazione diventa però di più difficile lettura se percepiscono l’assegno di invalidità ordinario soggetto al rinnovo. Dopo tre rinnovi l’assegno in questione si trasforma in pensione in via automatica, cumulando tutti i contributi maturati. La soluzione in oggetto però potrebbe posticipare l’ottenimento della pensione. 

Le due prestazioni considerate non sono cumulabili. Di conseguenza, chiunque si trovi in una casistica simile è costretto a prendere una decisione. La mossa più saggia è di rivolgersi direttamente ad un patronato, forte delle competenze specifiche accumulate in materia.

In assenza di Quota 41, conta l’anzianità contributiva

In assenza dei requisiti previsti per accedere alla pensione Quota 41 (enunciati all’inizio), si avrà il diritto di accedere alla prestazione previdenziale con almeno:

  • 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne.  

L’età anagrafica non incide. Difatti, la pensione anticipata si rivolge a tutti e non contempla né vincoli né paletti. In conformità al decreto legge 4/2019, entrambe le misure prevedono un gap o finestra mobile trimestrale dalla maturazione dei requisiti. Ossia, intercorre un intervallo di 3 mesi tra il momento in cui è inoltrata la domanda e quello in cui la somma viene effettivamente erogata.