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Rider, primo contratto nazionale: le novità

Compenso minimo garantito, dotazioni di sicurezza, sistemi premianti, coperture assicurative, diritti sindacali, divieto di discriminazione, tutela della privacy. Ecco le maggiori novità introdotte dal primo contratto collettivo nazionale dei rider, siglato dalle associazione Ugl-Rider e Assodelivery, che rafforza le misure disposte dal legislatore a favore dei “ciclofattorini”.  

Rider: configurati a lavoratori autonomi

Il contratto configura i rider all’interno del lavoro autonomo. Più esattamente li definisce operatori che, sulla base di un accordo pattuito con una o più piattaforme, stabiliscono se offrire la propria opera di consegna dei beni, ordinati mediante app. In virtù dell’intesa raggiunta, viene riconosciuto un compenso minimo di 10 euro l’ora sulla base del tempo stimato per effettuare la consegna.

Se la durata è inferiore all’ora, il corrispettivo viene ricalcolato in proporzione al tempo stimato. Ma non potrà comunque essere per i primi 4 mesi inferiore a 7 euro dall’avvio del servizio in una nuova città. Se è assolto in orario notturno (dalle 24 alle 7), in una giornata con condizioni meteo avverse, la domenica o in un giorno festivo, scatta una maggiorazione tra il 10 e il 20 per cento. È inoltre introdotto un premio ‘una tantum’ da 600 euro ogni 2mila consegne compiute in un anno solare, fino a un limite massimo di 1.500 euro. 

Diritti e doveri

Trova poi applicazione il Testo unico sulla salute e la sicurezza, e i ridar avranno diritto ad accedere a specifici programmi di formazione. Dovranno avere casco e indumenti ad alta visibilità in dotazione; oltre ad una copertura assicurativa contro:

  • le malattie professionali;
  • infortuni sul lavoro;
  • eventuali danni a cose o a terzi provocati nel corso dello svolgimento dell’attività. 

I rider hanno diritto a recedere dal contratto in maniera unilaterale, in qualsiasi momento e con effetto immediato. Il committente, al contrario, deve osservare un obbligo di preavviso di almeno 30 giorni, tranne nei casi di colpa grave del lavoratore o di violazione contrattuale.