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Assegno divorzile

Assegno divorzile: gli elementi da considerare per l’importo

Nell’attribuire l’assegno divorzile all’ex coniuge e nel quantificare l’importo del trattamento vanno analizzati, in maniera bilanciata, i rispettivi patrimoni, considerando il vantaggio economico conseguito dall’assegnazione della casa coniugale, anche se il soggetto interessato prende in custodia i figli. In caso contrario, la Corte di Cassazione rinvierà la faccenda meritoalla Corte d’Appello in differente composizione. Lo ha stabilito con una recente ordinanza la stessa Corte Suprema. 

Assegno divorzile: assolve a una funzione assistenziale, compensativa e perequativa

Secondo gli Ermellini, infatti, l’assegno deve assolvere a una funzione assistenziale e, in egual misura, compensativa e perequativa. I giudici confermano quanto già sancito in passato: il trattamento economico va riconosciuto solamente una volta accertata l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. 

La Cassazione spiega la decisione assunta dando direttive in modo più dettagliato nel pronunciamento. È imposta una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal coniuge richiedente l’assegno divorziale alla:

  • conduzione del menage familiare
  • costituzione del patrimonio comune  
  • formazione del patrimonio personale di ciascuno degli ex coniugi

Il tutto viene rapportato alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

La casa coniugale costituisce un elemento da prendere in esame per la decisione

Nel momento di conferire l’assegno divorzile, perciò, la Corte d’Appello non deve – secondo la Corte di Cassazione – focalizzarsi esclusivamente sul parametro del mantenimento di un tenore di vita pari a quello goduto nel corso del matrimonio senza effettuare una comparazione adeguata tra i patrimoni dei due ex coniugi. 

Inoltre, è necessario prendere in esame l’assegnazione della casa coniugale. Anche laddove siano coinvolti dei figli minorenni non autosufficienti – riporta il testo dell’ordinanza – tale attribuzione implica comunque un risparmio di spesa che si riflette sulla situazione economica del beneficiario e che va ponderata durante  la determinazione dell’assegno.