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Bonus affitti 2020: come funziona e chi ne ha diritto

Il decreto Agosto amplia e corregge nuovamente le regole alla base del bonus affitti, rivolto ai titolari di partita Iva danneggiati dal Coronavirus. Il credito d’imposta del 60% per le aziende, riconosciuto per marzo, aprile e maggio 2020, è stato prolungato di un’altra mensilità per la generalità delle partite Iva. Nella legge di conversione del decreto Agosto, in attesa del voto definitivo della Camera dopo l’approvazione ottenuta in Senato, la misura viene estesa fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle strutture turistiche stagionali. 

Bonus affitti: meccanismo e beneficiari

Inoltre, il credito d’imposta per affitto d’azienda, pari al 30% per la categoria delle partita Iva, sale al 50% per le strutture turistico ricettive. La normativa specifica che, laddove in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano sottoscritti due distinti contratti, uno attinente all’affitto dell’immobile ed uno alla compagnia, il contributo sarà riconosciuto per entrambi. 

Resta, invece, inalterato il perimetro dei soggetti beneficiari del provvedimento. Ci riferiamo agli esercenti attività d’impresa, professione o arte, per cui il decreto Rilancio n. 34/2020 ha istituito un credito d’imposta nella misura del 60% della locazione, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività:

  • agricola;
  • artigianale;
  • commerciale;
  • industriale;
  • di interesse turistico;
  • di lavoro autonomo (esercizio abituale e professionale).

Protette le strutture alberghiere

La proroga del decreto Agosto lascia immutate le condizioni per accedervi:

  • un tetto inerente a compensi o ricavi, pari o inferiore nel 2019 a 5 milioni di euro;
  • una riduzione dei corrispettivi o del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento, rispetto allo stesso del periodo precedente. 

Come l’Amministrazione finanziaria ha specificato nella circolare n. 14, il credito spetta alle strutture alberghiere, a prescindere dal volume di affari totalizzati, e pertanto pure nel caso in cui i compensi o i ricavi del 2019 superino i 5 milioni di euro. Nessun limite anche per le strutture termali, secondo le novità stabilite dal decreto Agosto.