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Inquilino sfrattato

Inquilino sfrattato: obbligato a lasciare immobile così com’è

Prima di liberarlo, l’inquilino che viene sfrattato è obbligato ad abbandonare così com’è l’immobile, senza rimuovere le migliorie attuate nel corso della locazione. In caso contrario, è reo di esercitare in maniera arbitraria le proprie ragioni. A stabilirlo è il Tribunale di Campobasso in una recente sentenza. 

In sostanza, chi è chiamato a lasciare i locali dopo uno sfratto poiché moroso (ossia non ha pagato l’affitto), che sia un immobile ad uso commerciale o ad uso abitativo, non può portarsi via i beni considerandoli di sua proprietà senza aver dapprima chiesto a un giudice se è nella facoltà di farlo.

Inquilino sfrattato: la sentenza del Tribunale di Campobasso 

Il caso passato all’attenzione del giudice molisano riguardava il conduttore di un immobile commerciale. In seguito allo sfratto perché non pagava i canoni dell’affitto, aveva preso la decisione di portarsi via, reputandoli di suo possesso, le porte dei bagni ed i sanitari installati in precedenza, staccando i tubi e rendendo l’immobile inservibile. 

In circostanze del genere, secondo il verdetto emanato dal tribunale, l’inquilino ha il dovere di rivolgere al giudice al fine di esercitare il suo diritto. Difatti, come enuncia la sentenza, qualora eviti di contattare le autorità competenti sarebbe colpevole di un comportamento illecito. In particolare, incorrerebbe nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 

Chi pone in essere una condotta atta a realizzare direttamente il preteso diritto per il cui riconoscimento avrebbe potuto inoltrare domanda in tribunale, con lesione, dunque, del bene-interesse dello Stato può essere sanzionato.

L’obiettivo della norma

La normativa è dettata dall’obiettivo dello Stato di impedire che, in occasione di una controversia, la violenza privata si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale. La misura punitiva a carico dell’inquilino consiste nel risarcimento del danno arrecato al proprietario dell’immobile e nella condanna penale alla multa fino a 516 euro.