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Legge 104, parcheggio invalidi: come farne domanda

Il soggetto portatore di disabilità, tutelato dalle legge 104, ha diritto al posto riservato nel proprio condominio? Quello del parcheggio invalidi è un tema parecchio spinoso, come un po’ accade sempre quando vengono presi in analisi i soggetti più fragili della nostra società.

Ebbene, nel caso specifico, la possibilità dipende dalla realizzazione o meno del parcheggio condominiale, se precedente all’entrata in vigore del decreto Ministeriale n. 236 del 1989 (L. 13/89). Ma proviamo a vederci chiaro sulle modalità con cui avanzare la richiesta del posto auto riservato per Legge 104 prima e dopo la normativa. 

Legge 104 parcheggio invalidi: le disposizioni

Se prendiamo in esame la L. 13/89 emerge distintamente che le aree di parcheggio devono contemplare, nella misura da uno a cinquanta, pure posti gratuitamente dedicati agli individui colpiti da handicap. E questi vanno assolutamente segnalati. L’ubicazione risponde poi a precise indicazioni contenute nella normativa di interesse. I posti auto occorre che siano cioè siti nelle adiacenze dell’accesso all’edificio e in prossimità dei percorsi pedonali o attrezzati. Il fine a cui mira è far sì che il disabile abbia modo di spostarsi in maniera agevole. 

La legislazione stabilisce che le normative in questione siano, inoltre, applicabili a fabbricati già esistenti prima del 1989 (data di entrata della legge ancora in vigore). In tal caso è, però, obbligatorio procedere a una ristrutturazione. 

Eppure, per gli immobili preesistenti rispetto alla introduzione del principio legislativo, il condominio rischia di incontrare, lungo il cammino, maggiori ostacoli per il riconoscimento del posto auto per la Legge 104. 

Come avanzare domanda

Per vedersi riconosciuto il parcheggio invalidi in conformità alla Legge 104, il condomino con disabilità ha l’onere di spedire apposita domanda scritta all’Amministrazione del condominio. 

L’Amministrazione avrà il compito di indire un’assemblea condominiale e, con il consenso unanime, stabilire sul posto da concedere al richiedente, anche in base al regolamento condominiale. 

È bene puntualizzare che l’assemblea organizzata per prendere una scelta sul parcheggio, ha modo di riservare un posto dedicato, il quale non diventa, però, di proprietà. Si tratta unicamente di un’agevolazione concessa al condomino con disabilità. Non si tratta di un trasferimento di proprietà, infatti sull’area comune i condomini hanno eguali diritti (artt. 1102 e 1117 c.c.). 

Può succedere che attribuire un posto auto riservato a un unico condomino stabile non sia possibile. In siffatta circostanza c’è modo di definire una rotazione nell’impiego pure in favore di altre persone con handicap.