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disegno lotteria degli scontrini

Lotteria scontrini: se associato a questi prodotti rischi di perdere la detrazione

Il positivo riscontro nei primi due giorni, con oltre un milione di codici lotteria scaricati dall’avvio dell’operazione, scattata il primo dicembre sul portale lotteria, dimostra la curiosità e il desiderio degli italiani di mettersi in gioco pure con gli scontrini. 

Dopo numerosi rinvii e cambi in corsa, la lotteria pare sul desiderio destinata ad avere il libera dal 1° gennaio 2021. Sarà introdotta nel segno del cashless, poiché la modifica contenuta nel decreto di legge di Bilancio, adesso all’esame della Camera, prevede che unicamente i pagamenti con moneta elettronica possano concorrere alle estrazioni. In tal modo, all’avvento del prossimo anno, ciascun pagamento elettronico per cui il codice lotteria sarà presentato all’esercente darà modo di generare un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino. 

Biglietto virtuale o deduzione/detrazione fiscale: bisogna decidere

denaro in euro

Qualora l’importo speso sia superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale di almeno 50 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale. Ciò, però, implica, ad esempio, che gli acquirenti di un caffè nei bar, dove costa ancora 80 o 90 centesimi, non avranno modo di sfidare la sorte. Insomma, per partecipare alla lotteria occorrerà acquistare pure una brioche. 

Ma ai consumatori-contribuenti si parerà dinanzi un ulteriori bivio. Difatti, l’Agenzia delle Entrate ha acconsentito alla partecipazione alla lotteria pure per le prestazioni e le cessioni da parte degli operatori obbligati a inviare i dati al sistema Tessera sanitaria. In sostanza, tanto per prendere in esame una diffusa eventualità, chi esegue un acquisto potenzialmente detraibile in farmacia avrà un bivio: se presentare, al momento del pagamento, il codice fiscale o il codice lotteria. 

Correre il rischio per ambire ai premi della riffa di Stato comporta un costo in termini fiscali. Il provvedimento dell’11 novembre 2020, n. 351449, dell’Agenzia delle Entrate, sottolinea come i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, hanno modo di memorizzare o il codice lotteria, finalizzato alla relativa partecipazione, oppure il codice fiscale, diretto al conseguimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale.

In pratica, il codice lotteria “scherma” il codice fiscale. Pertanto, ai fini fiscali non resterebbe traccia dell’eventuale farmaco detraibile comprato, specialmente per rendere impossibile la ricostruzione delle abitudini di acquisto e non a caso ciascun cittadino può avere fino a 20 codici lotteria. Niente scontrino parlante, niente collegamento tra codice fiscale e acquisto detraibile nel Sistema tessera sanitaria e, di conseguenza, niente opportunità di avvalersi della detrazione del 19 per cento per quella spesa nella dichiarazione dei redditi dell’anno seguente.