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Naspi novembre 2020: calcolo, come funziona e quando arriva

Il lavoratore dipendente o assimilato che durante l’anno perde, in maniera involontaria, la propria occupazione può beneficiare dell’indennità NASpI, entrata in vigore per effetto di uno dei decreti di attuazione del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali.

Con il decreto Agosto sono state introdotte due novità. Chi si trova al termine dell’indennità ha facoltà di accedere a una proroga di 2 mesi. Seguita da un’altra automatica disposta con il decreto Rilancio.

Il Governo ha poi esteso il blocco dei licenziamenti, ma ha stabilito la NASpI volontaria per chiunque decidesse di aderire a un accordo collettivo per la risoluzione del rapporto lavorativo. L’importo corrisposto ha subito una rivalutazione dello 0,4%, calcolata sui dati ISTAT. 

NASpI: quando è riconosciuto

Solitamente la NASpI è accordata a partire dal giorno 10 del mese seguente. Dunque, da ieri dovrebbero essere partiti i pagamenti da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) relativi al mese di ottobre, mentre verso il 10 dicembre è prevista la mensilità di novembre. Ad ogni modo, la data può subire variazioni da persona a persona, poiché dipende pure dal momento in cui la domanda di disoccupazione INPS è stata presentata. 

Il pagamento NASpI 2020 è possibile controllarlo direttamente online collegandosi al portale istituzionale dell’INPS. I destinatari della misura sono:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti;
  • dipendenti della Pubblica Amministrazione a tempo determinato;
  • personale artistico purché abbiano instaurato un rapporto subordinato;
  • soci di cooperative sempre se a contratto subordinato;
  • i supplenti e precari docenti Scuola.

I requisiti

Per godere dell’indennità di disoccupazione NASpI ci sono tre requisiti da rispettare:  

  • stato di disoccupazione;
  • almeno 13 settimane di contribuzione corrisposte nei 4 anni precedenti il licenziamento;
  • almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti il licenziamento. 

Inoltre, il posto deve essere stato perso in modo involontario (pur sussistendo delle eccezioni, compresa la maternità) e l’aver presentato al centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)