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Presidente associazione: iter per la sostituzione

Il presidente di un’associazione è responsabile amministrativo e gestionale dell’attività svolta dall’ente, e da esso deriva pertanto l’intero funzionamento organizzativo. È un punto fermo, a cui è necessario ricorrere anche sotto il profilo morale e sociale; ciò poiché l’intera comunità riflette su di lui l’opinione vantata nei confronti del gruppo.

Durante la vita accade che tale figura vada sostituita, per via:

  • dell’assemblea dei soci;
  • dello statuto;
  • di altre motivazioni addotte dal consiglio direttivo. 

Presidente associazione: come deve essere cambiato

Il legale rappresentante, ovvero il presidente dell’associazione, è possibile cambiarlo su proposta avanzata dal consiglio direttivo; ed approvato dall’assemblea validamente convocata.

In concomitanza con la variazione del presidente, il consiglio vedrà presumibilmente delle modifiche all’interno delle proprie fila. Il provvedimento andrà assunto sempre tramite assemblea ordinaria; e l’ordine del giorno dovrà indicare il punto specifico. 

Tutti i soci maggiorenni e in regola con la quota associativa avranno diritto di partecipare alle votazioni in modo sia attivo che passivo. Ossia hanno la facoltà di esprimere una preferenza e avanzare l’autocandidatura, qualora ne avessero l’intenzione.

Le comunicazioni a fine fiscale e amministrativo

Una volta costituita regolarmente l’assemblea, la decisione presa sarà messa a verbale e annunciata in una serie di comunicazioni da effettuare a fine fiscale e amministrativo. La prima sarà necessariamente all’Agenzia delle Entrate, da compiere tramite: 

  • il modello AA5/6 se l’associazione possiede unicamente il codice fiscale;
  • il modello AA7/10 se è titolare di partita Iva, entro 30 giorni dall’avvenuta variazione. 

I modelli potranno essere inviati all’Amministrazione finanziaria in modalità telematica, servendosi di un intermediario abilitato, o consegnati direttamente all’ufficio territorialmente competente.

Sul documento andrà apposta la firma del presidente dell’associazione, con allegato il verbale di assemblea, comprensivo del documento di identità del legale rappresentante. Nel caso in cui il cambiamento modifichi in qualche maniera il modello precedentemente inoltrato, è obbligatorio predisporre l’invio telematico del modello EAS, entro il 31 marzo dell’anno successivo.