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contratto a cui apporre una firma

Proroga contratti a tempo determinato senza causale: ecco fino a quando

Presentato il 18 novembre dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla Camera, il Disegno di Legge di Bilancio 2021 contempla anche la proroga contratti a tempo determinato senza causale fino al 31 marzo 2020. 

Stando a quello che è l’attuale impianto della Manovra, sono sottoposti a modifica i tempi di applicazione dell’art. 93 del decreto Rilancio che ha introdotto la facoltà di procedere alla proroga o al rinnovo beneficiando di alcune eccezioni alle ordinarie regole. Sul testo è già intervenuto il decreto Agosto che, come termine ultimo per l’estensione dei contratti a tempo determinato senza causale, ha indicato il 31 dicembre 2020. Il contratto a tempo determinato, comprensivo di rinnovi e proroghe, non può avere una durata superiore a 24 mesi. Secondo le istruzioni contenute negli artt. 19-21 del D. Lgs. n. 81 del 2015, è ammesso il limite di 12 mesi, portabile a 24 esclusivamente a esigenze:

  • connesse ad aumenti temporanei, significativi non programmabili dell’ordinaria attività;
  • di sostituzione di altri lavoratori;
  • oggettive e temporanea, estranee all’attività ordinaria. 

Per la proroga vale il medesimo discorso, con la precisazione che nei primi 12 mesi del rapporto lavorativo non sussiste alcun vincolo. 

Una inottemperanza alle disposizioni legislative comporta la trasformazione del contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. Il decreto Rilancio è intervenuto a proposito di tali regole, prevedendo la possibilità di prorogare o rinnovare, anche in assenza delle condizioni solitamente richieste, il contratto a tempo indeterminato, alla luce del periodo di crisi sanitaria. D’altra parte l’emergenza epidemiologica prosegue e inevitabilmente si allungano pure i tempi per applicare le eccezioni alle ordinarie regole di proroghe e rinnovi dei contratti a termine. 

Difatti, in un primo momento la necessità di indicare una causale era prevista fino al 30/08/2020, ma a ridosso della scadenza il termine veniva portato dal decreto legge n. 104 del 14/08/2020 portava la scadenza al 31 dicembre 2020. Con la nuova scadenza che si avvicina girano le voci su una proroga al 31 marzo 2021 grazie alla nuova Legge di Bilancio. 

I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

Logo Ispettorato nazionale del lavoro

Alla luce delle novità introdotte con il decreto Agosto, l’Ispettore Nazionale del Lavoro ha fornito alcune delucidazioni con la nota del 16 settembre 2020, n. 713. Il documento ha posto l’accento su tre fondamentali aspetti:

  • il limite dei 24 mesi resta rigido; 
  • il rapporto lavorativo può protrarsi nella durata anche dopo il 31 dicembre 2020, data da prendere in considerazione come l’attuale scadenza solo per la formalizzazione dello stesso rinnovo o proroga;
  • anche qualora il rapporto abbia già ricevuto 4 proroghe, numero massimo previsto nell’ordinario, è, a ogni modo, possibile prorogare ulteriormente la durata fino a 12 mesi o rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, vale a dire i 10 o 20 giorni da attendere in conformità al meccanismo dello stop and go.