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Se sei un forfettario potresti rimandare il 2° acconto in questo modo. Ecco le regole

Il pagamento dell’imposta sostitutiva compiuto dai lavoratori in regime forfettario (pari al 5 o al 15 per cento) avviene alle condizioni previste per i versamenti Irpef. Difatti, entro il 30 giugno di ogni anno si corrisponde il saldo e primo acconto; mentre per il secondo acconto la scadenza è fissata al 30 novembre. 

In considerazione della crisi economica scatenata dall’emergenza epidemiologica, le scadenze sopra citate hanno ricevuto una estensione. Nella fattispecie, la chiusura della finestra temporale per corrispondere il saldo 2019 e l’acconto 2020 è stata rinviata dal 30 giugno al 20 luglio.  

Regime forfettario: a chi spetta la proroga

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata sancita la proroga del versamento del saldo e del primo acconto. Ciò in riferimento ai soggetti che svolgono attività per le quali sono stati autorizzati i cosiddetti ISA, ovvero gli indici sintetici di affidabilità fiscale. A prescindere da eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità ISA, opera la proroga. Che riguarda pure le imposte sostitutive e di conseguenza i contribuenti forfettari

Sulla base delle suddette premesse, rispetto alla data originaria del 30 giugno, poteva essere effettuati:

  • entro il 20 luglio senza maggiorazione;
  • dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da corrispondere dello 0,40% a titolo di corrispettivo interesse.

I soggetti che potevano trarre godimento della proroga al 20 luglio, qualora non abbia provveduto al versamento entro tale data, potevano farlo senza pagare sanzioni entro il 30 ottobre. Ciò purché il contribuente interessato abbia riportato un calo pari o superiore del 33% dei corrispettivi o del fatturato nel primo semestre del 2020 in confronto al medesimo periodo del 2019. 

Di norma, il secondo acconto andrebbe versato entro il 30 di novembre. Tuttavia, sempre secondo quanto dispone il decreto Agosto, è concesso lo slittamento al 30 aprile 2021 per i soggetti che svolgono attività economiche per cui sono stati approvati gli ISA e che affermano compensi o ricavi di ammontare pari o inferiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come funziona

Il termine di corresponsione della seconda o unica rata dell’acconto dell’IRAP e delle imposte sui redditi vale per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La proroga opera alle stesse condizioni previste per il saldo e il primo acconto. Ovvero ne hanno diritto i contribuenti che hanno riportato una diminuzione:

  • del fatturato
  • o dei corrispettivi

di almeno il 33% nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.