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Spese di resistenza: l’assicurato ha diritto al rimborso?

In una causa di risarcimento danni, l’assicurato ha diritto a vedersi rimborsare non solo le spese di soccombenza, ma anche le spese di resistenza, necessarie per saldare la parcella del proprio avvocato. L’importo può tranquillamente sorpassare il tetto massimale, cioè il livello massimo che, secondo il contratto in precedenza stipulato tra la compagnia e l’assicurato, può essere risarcito per i danni provocati a persone terze. Ciò purché sia rispettato il limite definito al Codice Civile.

Le spese di resistenza rientrano nel “pacchetto”

Con un’ordinanza emessa in data 31 agosto 2020, la Corte di Cassazione dà ragione a un cliente di un’agenzia di assicurazioni citato in giudizio dal relativo condominio, per danni inflitti a un appartamento da infiltrazioni d’acqua. In tali circostanze –  sancisce il Codice Civile – chi viene trascinato in tribunale intento a fargli causa per ottenere un risarcimento danni si ritrova dinanzi tre tipologie di costi. Stiamo parlando delle spese di:

  • resistenza, ovvero il compenso riconosciuto a un avvocato che segua il contenzioso e “resista”, appunto, alla pretesa della parte avversa;
  • soccombenza, cioè quelle da versare a titolo di risarcimento alla parte che si aggiudica la causa;
  • chiamata in causa della compagnia assicurativa, tenuta a risarcire al cliente parte di tali uscite. 

Il protagonista del caso di specie era un uomo accusato di aver arrecato un danno all’appartamento e pertanto al condominio nella sua interezza. In Corte di Cassazione il soggetto ha impugnato la sentenza emanata dalla Corte d’Appello; riguardante, in particolare, il rimborso, dall’assicurazione, delle spese da lui sostenute.

Purché i limiti del Codice civile siano rispettati

Gli era stato unicamente ammesso il diritto al percepimento delle sole spese di soccombenza. Mentre il ricorrente pretendeva pure la restituzione di quelle di resistenza. La Suprema Corte ha chiarito che, a patto di rientrare nei limiti stabiliti dal Codice civile, l’importo reclamato gli spetta e anche in eccedenza rispetto al massimale.