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Stralcio debiti 1.000 euro: l’importo è cumulabile?

In occasione dello stralcio dei debiti fino a un importo di 1.000 euro affidati dal 2000 al 2010 agli agenti della riscossione, se la cartella esattoriale evidenzia più carichi, il limite di valore cui è correlato il previsto annullamento della normativa non concerne il singolo carico, anche se di valore unitario inferiore a mille euro, ma la somma di essi.

Qualora la natura del debito sia di tipo differente (tributario, sanzione amministrativa), il limite può essere associato alla somma de singoli carichi omogenei. Con l’ordinanza numero 17966 del 27 agosto 2020 la Corte di Cassazione sovverte completamente la precedente pronuncia sull’argomento. 

Stralcio debiti per le violazioni al Codice della Strada

La disputa deriva dal ricorso avanzato dall’autore di alcune violazioni del Codice della Strada relativo a una cartella di pagamento riportante le multe in questione. Secondo il parere del soggetto che ha impugnato la sentenza dovrebbe scattare l’annullamento in automatico dei singoli carichi, poiché di importo unitario inferiore a mille euro ed affidati prima del 31 dicembre 2010 all’agente di riscossione.

La causa è giunta sino alla Suprema Corte, che ha ritenuto infondate le ragioni del reclamo. Ciò partendo dal presupposto che l’estratto di ruolo a cui la cartella esattoriale fa riferimento è pari, al lordo di diritto di notifica, interessi di aggio e mora, a più di 20mila euro, quale sommatoria di una serie di importi che, considerati singolarmente, sono inferiori al limite di mille euro. 

Singoli carichi: il vero significato

Nonostante la norma parli di “singoli carichi” non si deve ancorare il limite di valore a ciascuno risultante dalla cartella, quanto piuttosto la somma emersa a carico del soggetto. La norma assume come oggetto di disciplina i debiti di importo residuo e pertanto sottintende che esso, rilevante agli effetti del c.d. annullamento, possa e debba risultare l’ammontare complessivo dei debiti contenuti nella cartella.