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Veicoli aziendali

Veicoli aziendali: quando le multe sono addebitali in busta paga

I lavoratori che utilizzano veicoli aziendali per svolgere la propria professione possono andare incontro a violazioni del Codice della Strada. Tali violazioni sono ad egli contestabili nel momento dell’infrazione e successivamente notificate direttamente all’azienda, responsabile in solido con il trasgressore. 

Veicoli aziendali: la responsabilità in solido del datore di lavoro

Con riferimento alla responsabilità solidale, l’art. 1228 c.c. dispone infatti che, salva differente volontà delle parti, il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione, ricorra all’opera di terzi, risponde anche dei fatti colposi o dolosi di costoro. Inoltre, all’art. 2049 c.c. si legge che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni inflitti dall’azione illecita dei loro domestici, commessi nello svolgimento delle mansioni a cui sono addetti. 

Tuttavia, affinché il principio di responsabilità solidale abbia luogo è necessario che il lavoratore abbia ricevuto la multa nell’espletamento delle sue funzioni. Detto in altro modo, se gli è stata fatta, ad esempio, recapitare la multa mentre impiega il veicolo aziendale per uscire la cena con gli amici, fuori dall’orario di lavoro, il datore avrebbe la possibilità di dimostrare la propria estraneità all’infrazione.   

Esperibile un’azione risarcitoria

Comunque, oltre che con un’eventuale provvedimento disciplinare, il committente può rivalersi sul dipendente pure tramite un’azione risarcitoria. Ad esempio, applicando una multa. In merito all’azione risarcitoria, l’impresa, una volta versato il corrispettivo della sanzione elevata, avrebbe la facoltà di assolvere al meccanismo di “compensazione” tra crediti e debiti e, quindi, trattenere la somma pagata sulla busta paga del dipendente. Pur non esistendo una norma esplicita, si tratta di una consuetudine ammessa dal legislatore e frequentemente utilizzata nell’ambito della gestione del personale.

L’addebito delle multe è fuori dal campo di applicazione IVA, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile dell’Imposta sul Valore Aggiunto le somme dovute a titolo di penalità per ritardi, di interessi moratori o altre irregolarità nell’esercizio degli obblighi del committente o del cessionario.