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Beni strumentali

Beni strumentali: chi ha diritto al credito d’imposta

Nella risposta all’interpello n. 389, l’Agenzia delle Entrate fornisce precise indicazioni sui soggetti che hanno diritto al credito di imposta beni strumentali. La misura è prevista dalla legge di bilancio 2020. Anche un Comune può trarne beneficio, nel corso della sua attività produttiva e distributiva di energia elettrica, purché gli ulteriori requisiti siano rispettati. Per quanto riguarda il caso specifico, l’Erario fornisce delle puntualizzazioni soprattutto sull’agevolazione. 

Beni strumentali: domanda inoltrata dal Comune

Il Comune che ha inoltrato la domanda vuole sapere se può trarre godimento della manovra, in relazione agli investimenti nei nuovi beni strumentali che farà quest’anno. L’attività in questione non è soggetta ad IRES, mentre rileva ai fini IVA in quanto commerciale. Prima di concordare con la soluzione suggerita dall’istante, il fisco riepiloga il quadro normativo di riferimento. Nello specifico l’art. 1 c. 185 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 stanzia il credito di imposta per le imprese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. 

Tale contributo è corrisposto pure entro il 30 giugno 2021, se entro la fine del 2020 l’ordine viene accettato e sia versato un acconto pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione. Hanno un trattamento di favore esclusivamente i beni strumenti nuovi e destinati ad attività produttive ubicate nel territorio dello Stato.  

Le organizzazioni contemplate e le escluse

Secondo le precisazioni fornite dal comma 186 possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, a prescindere da:

  • regime fiscale;
  • dimensione;
  • forma giuridica;
  • settore economico. 

Sono, invece, escluse le aziende in:

  • stato di liquidazione coatta;
  • liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • concordato preventivo senza continuità;
  • stato interdittivo.

Sulla premessa di tali considerazioni, l’Amministrativa finanziaria conclude che il Comune istante, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, può godere del suddetto meccanismo.