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Detrazione affitto

Detrazione affitto: vale per i lavoratori che vanno all’estero?

Il lavoratore dipendente che deve spostarsi per esigenze professionali può beneficiare della detrazione affitto, pure in caso di trasferimento all’estero, purché sia fiscalmente residente in Italia. Nella risposta all’interpello n. 288/2020 l’Agenzia delle Entrate lo rammenta. 

Detrazione affitto: le condizioni da rispettare

La risposta dell’ente riepiloga anche tutte le altre condizioni da rispettare: 

  • alla residenza nel nuovo comune bisogna essersi trasferiti da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione affitto;
  • il comune deve trovarsi ad almeno 100 km di distanza del precedente e comunque al di fuori della propria regione;
  • il lavoratore deve aver trasferito la relativa residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo. 

Del caso in esame è protagonista un contribuente che, nel settembre 2019, ha trasferito la propria residenza fuori dall’Italia per motivi di lavoro e si è iscritto all’AIRE. Poiché, per quanto riguarda il 2019, risulta ancora fiscalmente residente nel nostro Paese, è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi 2020. Attraverso il quesito posto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione intende sapere se la detrazione affitto vale pure laddove il trasferimento avvenga all’estero. 

Regolata dall’art. 16 c. 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, l’agevolazione nasce allo scopo di supportare i dipendenti costretti a spostarsi in un comune diverso e distante da quello di origine per motivi di lavoro, che debbano pertanto sobbarcarsi i costi del canone di locazione di un immobile da adibire ad abitazione principale. A prescindere dalla tipologia di contratto la detrazione affitto vale tre anni. 

No allo sconto

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera sull’agevolazione pure per chi trasloca all’estero per esigenze professionali, a patto che risulti fiscalmente residente in Italia. Nel caso specifico il contribuente può goderne esclusivamente nella dichiarazione dei redditi inerente al 2019.

Non potrà, invece, avere accesso allo sconto sull’imposta per il 2020 e il 2021 perché si ritiene sia fiscalmente residente all’estero e abbia il dovere di ottemperare agli adempimenti previsti per i soggetti non residenti.