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Fringe benefit

Fringe benefit, stock option: accordo Italia-Svizzera

L’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento sui fringe benefit. Nel caso di stock option con vesting period maturato in Italia ma successivamente esercitato in Svizzera i tributi vanno versati al fisco italiano.

Nella risposta all’interpello n. 316/2020, l’Amministrazione finanziaria conferma la definizione di redditi da lavoro dipendente contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, la normativa inerente all’individuazione della residenza fiscale e la Convenzione regolante i rapporti Italia-Svizzera volta a evitare il doppio carico erariale. 

Fringe benefit: l’Agenzia delle Entrate respinge la tesi del contribuente

Come abitualmente accade, la precisazione avviene partendo da un caso, in cui un dipendente ha ricevuto dei diritti non trasferibili, spettanti ai dirigenti, per il futuro acquisto di azioni societarie, decorso un intervallo di vesting. Nel dettaglio tali privilegi sono maturati in una fase dove il soggetto era residente in Italia ma esercitati in seguito, quando egli era fiscalmente residente in Svizzera. 

L’Agenzia delle Entrate non accoglie la soluzione proposta dal contribuente e riepiloga i principali richiami legislativi a supporto del pagamento delle tasse nella penisola. Salvo prova contraria si considerano comunque residenti i cittadini italiani eliminati dalle anagrafi della popolazione, che hanno traslocato in Stati o territori aventi un regime agevolato, individuati tramite decreto ministeriale 4 maggio 1999. L’onere probatorio è pertanto a carico dei contribuenti che hanno deciso di trasferirsi altrove. 

Redditi da lavoro dipendente: quali vi fanno parte

In seconda istanza l’ente riporta alla memoria gli artt. 49 e 51 del Tuir, in cui i redditi da lavoro dipendente trovano una precisa definizione. Essi comprendono quelli derivanti da rapporti con oggetto la prestazione professionale, aventi qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

Si aggiungono tutte le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo d’imposta a qualunque titolo; pure sotto forma di erogazioni liberali, in relazione all’altra attività. In sostanza, i compensi in natura, inclusi titoli e diritti, rientrano in tale categoria reddituale.