CCSNews
Imposta registro

Imposta di registro: fissa per scissioni societarie parziali

Nei casi di scissioni societarie parziali non proporzionali è obbligatorio versare una imposta di registro pari a 200 euro. Lo ricorda la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 421/2020. In sede preliminare, il documento di prassi fornisce chiarimenti all’istante che interpella l’ente sulla disposizione legislativa in tema di abuso del diritto. L’operazione non comporta nessun vantaggio fiscale indebito, ma consiste in un fisiologico atto teso a rendere ciascun socio autonomo nell’amministrazione degli immobili societari.

Imposta di registro: a quanto ammonta

L’imposta di registro, analogamente a quella ipotecaria e quella catastale, va versata nella misura di 200 euro nel caso di scissioni parziali non proporzionali. Il caso specifico è di una società formata da quattro membri, di cui due hanno ognuno il 50 per cento del capitale sociale. La scissione parziale deriva dalla divergenze tra i due soci sulle scelte da intraprendere e, come sottolinea l’istante, tutti i componenti hanno espresso la loro approvazione sia all’operazione di scissione sia al rapporto di concambio e al criterio di attribuzione delle quote. 

Il fisco richiama il quadro legislativo di riferimento, ossia l’art. 173 del TUIR, che disciplina le attività di scissione definendole fiscalmente neutrali. Il passaggio patrimoniale della società scissa a una o più beneficiarie – che non godono di un sistema impositivo agevolato – non determinata la fuoriuscita degli elementi trasmessi dal regime ordinario d’impresa. 

Nessun vantaggio fiscale indebito

Una volta esaminata la situazione presentata dall’istante, l’Amministrazione finanziaria spiega che l’operazione in esame non scaturisce il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito. Nel documento di prassi dell’AdE si chiariscono pure gli aspetti correlati al carico tributario da sostenere, in particolare le imposte:

  • dirette;
  • sul valore aggiunto (IVA);
  • di registro, ipotecaria e catastale. 

In merito alle imposte dirette, le plusvalenze patrimoniali che, dalla società scissa vengono trasferiti alla nuova, saranno contemplate nella formazione del reddito secondo le regole vigenti.