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Lavorare da casa per committente estero: il quadro fiscale

Con il boom di internet e lo sviluppo di molte comode app le barriere nel mondo del lavoro si sono talmente assottigliate, che al giorno d’oggi possono praticamente considerarsi scomparse. E così già un buon numero di persone opera in smart working. Non necessariamente però con un committente italiano, egli, infatti, è talvolta estero. L’intenzione di questo articolo è proprio quella di andare a vedere quale legislazione fiscale vige nel nostro Paese. 

Modello Ocse

La domanda più classica e ricorrente a tal proposito è come debbano essere gestite le prestazioni lavorative svolte da casa per conto di un committente estero. La risposta dipende sostanzialmente dal criterio di territorialità applicabile. Oggi è, infatti, tecnicamente possibile operare in modo delocalizzato. Ci sono diverse situazioni in cui la “sede di lavoro”:

  • è ubicata in un altro Stato o in un altro continente;
  • è rappresentata tout court dalla residenza di chi presta un determinato servizio. 

Inoltre, bisogna stabilire se i criteri di territorialità per la tassazione del reddito sono o meno identici per il lavoro autonomo e per il lavoro dipendente. Ebbene, nell’ambito delle Convenzioni conformi al Modello Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) vige la regola base secondo la quale, premessa la tassazione della persona nel relativo Paese di appartenenza, viene assegnato il potere pure allo Stato dove l’attività viene espletata. Ciò alla condizione che la presenza del soggetto in tale territorio risulti sufficientemente stabile. Senza andare a trattare nello specifico i casi particolari (ricercatori e insegnanti, piloti e hostess, sportivi e artisti, …) il carattere di permanenza si presume:

  • per i dipendenti (privati), in virtù della presenza fisica in loco per un periodo minimo di 183 giorni;
  • per gli autonomi, in virtù della presenza di una base od organizzazione stabile. 

Il ramo pubblico risponde invece a principi completamente differenti. Difatti, essendo normalmente lo Stato che corrisponde gli stipendi al prestatore d’opera ha pure il potere esclusivo di tassare la stessa persona. Dunque, il potere è sottratto allo Stato di residenza del lavoratore. Tale regola è bene rammentarla, poiché costituisce la deroga principale al generale criterio di tassazione sopra illustrato. 

Per ciò che concerne chi svolge il lavoro autonomo direttamente da casa, ha validità il Commentario all’art. 5 del modello Ocse, nei paragrafi n. 18 e 19. La legge precisa che la qualifica di organizzazione stabile della casa di abitazione adibita, anche solo in parte, ad ufficio debba venire valutata caso per caso. Ciò prestando attenzione alle circostanze e ai fatti di ciascuna specifica situazione. Un esempio probabilmente faciliterà la comprensione. 

Supponiamo che un consulente abbia residenza in un Paese estero per un lasso temporale abbastanza continuativo ed eserciti la sua funzione dalla casa lì sita. L’attività viene espletata per conto di un committente residente in altro territorio. Nella suddetta circostanza il complesso abitativo (che, in base ai principi generali, può pure non essere di proprietà) rappresenta la base fissa del consulente. I criteri in oggetto vanno coordinati con le disposizioni interne. Esse prevedono che:

  • il residente italiano sia tassato in Italia anche per le prestazioni svolte all’estero (art. 3, c. 1 TUIR);
  • il non residente sia tassato in tassato se la prestazione (di carattere dipendente oppure autonomo) è resa in Italia (art. 23, c. 1 TUIR). 

Detto ciò vediamo in che modo le regole indicate possano essere applicate nei vari casi concreti in cui è possibile imbattersi. 

Lavoro da casa in Italia per un committente estero

Provando a porre in pratica i principi, per le prestazioni rese “da remoto” in Italia a favore di committenti esteri, se la persona risiede in Italia, la prestazione è (sia per il lavoro autonomo sia per quello dipendente) tassata in Italia. Nell’altro Paese non c’è l’imposizione. Questo, in conformità agli artt. 7 e 15 del modello Ocse, significa che se il soggetto è un residente, alla prestazione si applica un dato regime fiscale:

  • se svolge attività autonoma in entrambi gli Stati (come già detto qualche riga sopra, in Italia esiterebbe in Italia, individuata nella casa di abitazione), si avrebbe tassazione concorrente pure nel Paese di residenza fiscale;
  • se svolge attività dipendente la tassazione in ambo i Paesi è tale esclusivamente nel caso in cui la presenza della persona in Italia superi il limite di 183 giorni. Altrimenti, lo Stato estero ha il potere di assoggettare il reddito a tassazione. Per maggiori informazioni si rimanda all’art. 15 del modello Ocse.  

Lavoro da casa all’estero in favore di committente italiano

Ribaltando i ruoli, ovvero se la prestazione è eseguita “da remoto” in uno Stato a favore di committenti italiani:

  • se si tratta di attività autonoma, la prestazione è assoggettata a imposizione in entrambi i Paesi (nell’altro c’è infatti la base fissa, costituita dalla casa di abitazione);
  • se si tratta di attività dipendente la tassazione in ambo i Paesi è tale esclusivamente nel caso in cui la presenza della persona nell’altro Stato superi il limite di 183 giorni. Altrimenti, lo Stato estero ha il potere di assoggettare il reddito a tassazione. Per maggiori informazioni si rimanda all’art. 15 del modello OCSE.  
  • laddove la persona sia un non residente, la prestazione è tassata solamente nello Stato, a prescindere che eserciti la professione in maniera dipendente oppure autonoma. In nessuna delle due circostanze esiste, infatti, alcun criterio di collegamento con l’Italia. 

Conclusioni

Insomma, se viene svolto lavoro da casa ci sono diverse questioni da affrontare in ottica fiscale. I criteri di territorialità si snodano in molteplici casistiche e spesso è facile incappare in errori. Spesso la prestazione è di risultato, slegata anche a tempi di realizzazione. In tali circostanze, se possibile, è preferibile procurarsi mezzi di prova, così da scongiurare contestazioni in seguito.