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Permuta IVA

Permuta IVA: qual è il corrispettivo per cessione bene

La vendita di un bene, dietro l’impegno di eseguire un servizio, costituisce per la Cassazione una permuta e lo svolgimento del lavoro equivale al saldo del corrispettivo. Di conseguenza, il ricevimento di un parziale servizio è considerato pagamento, limitatamente al valore di quanto prestato. In tale momento la cessione si ritiene compiuta ed è da fatturare ai fini IVA. Con l’Ordinanza n. 19930 depositata il 23 settembre 2020 la Suprema Corte sancisce l’importante principio. 

Permuta IVA: il caso di specie

A creare il caso due avvisi di rettifica notificati per l’Imposta sul valore aggiunto ad una società, con cui l’Ufficio aveva lamentato la mancata emissione di fatture riguardo ad un’operazione di cessione di beni immobili. Nello specifico, aveva ad oggetto la cessione di un terreno da parte della società contribuente all’altra, verso un corrispettivo dato dall’esecuzione di quest’ultima di lavori di ristrutturazione su un edificio della controparte e gli effetti contrattuali erano condizionati sospensivamente alla regolare esecuzione di tali opere. 

La cessionaria aveva emesso due fatture, una nel 2002 e una nel 2003, da ritenere il corrispettivo pattuito nel contratto in adempimento parziale della cessione. Dall’altra parte, invece, in relazione alla vendita del terreno, la ricorrente aveva emanato fattura solamente nel 2007, al momento del compiersi del regolare termine delle opere di ristrutturazione. 

Il ricorso era stato respinto dai primi due gradi di giudizio, che avevano dichiarato come, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione del lavoro e fatturazione, contavano le date in cui era stata eseguita, a titolo di corrispettivo, la ristrutturazione sull’altro immobile da parte del cessionario. 

Ricorso rigettato

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, definendone infondati i motivi. Qualora avvenga una cessione di beni immobili, sebbene l’atto sia considerato svolto nel momento della stipulazione, se gli effetti traslativi si producono posteriormente si ritengono compiute nel momento in cui producono tali effetti. 

Avendo natura permutativa, ed essendo più operazioni tra loro indipendenti, il ricevimento del servizio da parte di uno dei contraenti equivale ad un acconto del corrispettivo complessivo della vendita del bene in suo favore ed è in tale momento che l’operazione si considera espletata e sorge l’obbligo di emissione della fattura