CCSNews
super bonus 110

Superbonus 110: niente detrazione Irpef se vicino moroso

Gli abitanti di un condominio possono vedersi negare il diritto al superbonus del 110 per cento a causa della morosità di un altro inquilino. L’incentivo può decadere in caso di mancato saldo delle fatture emesse dall’appaltatore: la cifra non versata non sarà fiscalmente detraibile nemmeno da chi ha ottemperato a tutte le quote condominiali di sua competenza. Difatti, la detrazione viene calcolata sul denaro effettivamente trasferito dal conto corrente del condominio a quello dell’appaltatore e non su quello dal contribuente al condominio. 

Superbonus 110: l’esclusione della solidarietà passiva

Perché è importante saperlo? Perché spesso l’assemblea del condominio dà il via libera ad un contratto di appalto escludendo le clausole di solidarietà passiva. In parole povere, la precauzione mira a cancellare l’obbligo dello stesso condominio di assumersi a carico le quote non versate dai vicini morosi. Sostanzialmente l’impresa, qualora non riesca ad incassare qualche fattura o i soldi giungano in ritardo, non ha diritto di rivalsa contro il condominio. È piuttosto suo compito rivolgersi pro quota all’inadempiente. È ciò che si intende per “parziarietà” del debito condominiale.  

In tal modo i condomini che versano regolarmente le relative quote non devono accollarsi la parte insoluta dai morosi. Ma al contempo per le prestazioni d’opera soggette alle agevolazioni fiscali, ad esempio quelli del superbonus 110, perdono le detrazioni Irpef riguardanti gli importi non corrisposti dal condominio all’appaltatore. Nelle detrazioni fiscali vale il principio di cassa, ovvero vanno eseguite dall’esercizio in cui la spesa è stata effettivamente sostenuta, cioè dall’esercizio in cui l’amministratore paga l’appaltatore. 

Gli adempimenti dell’amministratore

Oltre al pagamento, l’amministratore ha l’onere di assumersi gli adempimenti afferenti alla detrazione dei condomini rilasciando una dichiarazione da cui risultino: 

  • dati identificativi del condominio;
  • ammontare dei costi sostenuti nell’anno di riferimento; 
  • generalità e codice fiscale di chi rilascia la certificazione;
  • quota parte millesimale spettante al condomino.