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cartelle esattoriali

4 casi in cui non vanno pagate le cartelle esattoriali

La Pubblica Amministrazione si serve delle cartelle esattoriali come strumento per riscuotere, in maniera coattiva, un credito maturato nei confronti del contribuente. Lo scopo è dunque quello di comunicare la posizione debitoria al soggetto obbligato a saldare la relativa posizione con l’ente impositore, e dopodiché, laddove la somma non venga mai corrisposta, procedere con l’esecuzione forzata. 

Cartelle esattoriali: quando non vanno pagate

Nelle cartelle sono contenute le somme di denaro destinate dal cittadino agli enti pubblici e non solo. Sono infatti compresi i tributi da versare allo Stato e a titolo di sanzione amministrativa in seguito alle violazioni del codice stradale. In sostanza vi fanno pure parte: 

  • le imposte sui redditi;
  • i tributi Iva e Inps;
  • le imposte ipotecarie;
  • le multe ricevute in seguito a infrazioni al Codice della Strada.  

Dal 1° luglio 2017 le somme di denaro sono direttamente riscosse dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente abolizione di Equitalia. Eppure, ci sono delle circostanze in cui non bisogna assolutamente corrisponderle. 

Nello specifico il contribuente non deve pagare i debiti riguardanti le cartelle esattoriali:

  • non notificate;
  • decadute;
  • prescritte;
  • rientranti nella cosiddetta pace fiscale.

Dunque, anche qualora comparissero nell’estratto ruolo, non si è tenuti a pagarle. 

La prima fattispecie è quelle delle cartelle notificate, la più semplice, liquidabile in poche righe. Se la notifica è totalmente mancante, non occorre corrispondere alcunché all’ente interessato. 

Lo stesso vale con riferimento alle cartelle decadute. Il termine cambia in relazione al credito del tributo. Nel frangente in cui l’AdE non notifica in tempo il termine stabilito per ognuno, la cartella risulta decaduta. Per renderlo effettivo si inoltra apposito ricorso, in cui si chiede l’annullamento del debito. 

Prescrizione e pace fiscale

Le cartelle esattoriali prescritte non vanno a loro volta pagate all’Amministrazione finanziaria. Il termine di prescrizione ha effetto a partire dalla data di notifica o dall’ultimo atto ricevuto dall’esattore. Dopo la notifica può capitare che ci sia un’intimazione di pagamento che pone fine alla prescrizione. Successivamente la nuova deadline verrà ricalcolata dal giorno seguente al sollecito. Inoltre, i termini di prescrizione differiscono in base a cosa si paga: per alcuni scatta passato il quinto anno, per altri superato il decimo. 

Infine, eccoci alla Pace Fiscale. I debiti che ammontano a 1.000 euro iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010, sono cancellati in automatico. Ciò vale sempre, senza eccezione alcuna, a prescindere da quale sia la tipologia della cartella. Pure qui il contribuente non è tenuto a pagare nulla.