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5 per mille

5 per mille: beneficiari e modalità accredito

Con il d.lgs. 117/2017 il legislatore ha portato un impetuoso cambiamento nel mondo delle organizzazioni no profit. Tuttavia, in qualche modo rimasto ancora silente per via della mancata realizzazione del registro unico del terzo settore (RUNTS), senza il quale la riforma del 5 per mille non può considerarsi effettiva.

Nel DPCM del 23 luglio 2020, pubblicato il 17 settembre in gazzetta ufficiale, si conferma la situazione di limbo relativa al cinque per mille, le modalità di accertamento e i soggetti destinatari. 

5 per mille: chi ha diritto alla ricezione

L’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del modello 730 obbliga l’organo istituzionale a dover impartire istruzioni più chiare e complete riguardo alla modalità di ricezione del 5 per mille ed alle categorie effettivamente beneficiarie.  L’art. 1 del DPCM 23 luglio 2020 sancisce che gli enti autorizzati a ricevere il 5 per mille risultante dalle dichiarazioni sono:

  • del terzo settore iscritti nell’apposito registro unico nazionale, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • senza fine di lucro, della ricerca scientifica e dell’università;
  • a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Infine, sono favorite le associazioni sportive dilettantistiche.

Attribuzione ammessa decorso un anno

Il comma 2 dispone però che l’attribuzione del 5 per mille sarà ammessa decorso un anno dalla messa in funzione del RUNTS. Di conseguenza, esso è riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • enti del volontariato e delle altre organizzazioni no profit di valenza sociale;
  • associazioni sociali di promozione iscritte nei registri nazionali;
  • associazioni e fondazioni addetti alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 

L’art. 14 del DPCM riporta un’ulteriore adempimento, da dover assolvere entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell’impegno. Entro la suddetta scadenza, gli enti avranno il compito di comunicare all’amministrazione erogatrice i dati necessari alla ricezione del contributo.