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Assegno di mantenimento: quando non paga il coniuge, può farlo lo Stato, ecco quando e perché

L’assegno di mantenimento è quel sostegno economico  al coniuge più debole in caso di separazione. Il giudice è quello che dispone in capo ad uno dei due coniugi (generalmente l’uomo o il più forte e stabile economicamente), l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento all’altra parte. Ma se l’obbligo viene disatteso dal coniuge a cui il giudice lo ha imposto, può intervenire lo Stato.

Una cosa simile a quella che avviene per il Tfr dei lavoratori dipendenti, che se non pagato il datore di lavoro può essere elargito dal Fondo di Garanzia Inps. E così, se il marito (o la moglie) non versa il mantenimento, nonostante la sentenza del giudice sia da rispettare obbligatoriamente, ci pensa in alcuni casi lo Stato, tramite il Fondo di Solidarietà.

Quando interviene lo Stato se il marito non versa il mantenimento

Quanti matrimoni finiscono male e quanti matrimoni finiscono dinnanzi a un giudice? Sicuramente moltissimi, e dalla fine di un rapporto tra coniugi gli strascichi legali arrivano dinnanzi ai giudici. E così è il giudice a stabilire per esempio, a chi assegnare l’affidamento dei figli o su chi far gravare l’onere del mantenimento, tanto dei figli che dell’altro coniuge, se questo non è capace di sostenersi da solo economicamente.

Ma se sono tanti i matrimoni che arrivano a questo punto, sono tanti anche quelli in cui pur se obbligato, un coniuge non riconosce i figli e non versa il mantenimento all’altro. Una decisione illegale, pericolosa e autoctona da parte di un coniuge nonostante quello che a tutti gli effetti è un diktat del giudice.

In questo caso può intervenire lo Stato, dando una mano alla parte debole del matrimonio  attraverso il Fondo  di Solidarietà.

Come accedere all’assegno di mantenimento tramite il Fondo

Ricapitolando,  l’assegno di mantenimento altro non è che una misura assistenziale che viene disposta dal giudice a favore del coniuge privo di redditi adeguati per avere una vita dignitosa (a meno che la fine del matrimonio non sia addebitabile a questo coniuge), a favore dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.

Prima di assegnare l’assegno al coniuge debole o a i figli, il giudice è chiamato a fare una serie di valutazioni sulla situazione reddituale del coniuge, sulle esigenze educative dei figli e sulle loro necessità.

Nel caso in cui il coniuge obbligato al mantenimento non versa l’assegno, il coniuge debole a cui l’assegno era dovuto da sentenza di un Tribunale,  può ottenere il mantenimento direttamente dallo Stato, per il tramite del cosiddetto Fondo di Solidarietà.

Il meccanismo del Fondo è assai semplice, con lo Stato che eroga l’assegno in favore del coniuge richiedente, per poi rivalersi sul coniuge inadempiente. Infatti lo Stato si sostituisce temporaneamente al coniuge che non paga il mantenimento, salvo poi rivalersi su quest’ultimo, andando anche coattivamente a chiedere la restituzione dell’anticipazione per poi andare a rimettere a posto i soldi nel Fondo.

Domanda al Fondo di solidarietà, come fare?

Deve essere il coniuge a cui l’ex nega il mantenimento imposto dal giudice, a presentare domanda. L’istanza va presentata al tribunale competente territorialmente. Nella domanda occorre indicare i dati anagrafici del richiedente (coniuge debole), gli estremi del conto corrente di quest’ultimo,  il valore Isee e ogni altra informazione utile a far venire alla luce la condizione di disagio che ha dato i natali all’assegnazione del mantenimento.

Le condizioni utili affinché il coniuge abbia diritto al mantenimento da parte del Fondo di Solidarietà statale sono, alternativamente:

  • Convivenza con figli minorenni;
  • Convivenza con figli invalidi;
  • Essere titolari di un diritto al mantenimento imposto dal giudice nella separazione;
  • Mantenimento negato da parte del coniuge obbligato;
  • Isee inferiore o uguale a 3.000 euro;
  • Azioni di recupero coatto verso il coniuge inadempiente fallite.

In linea generale a seguito di questa istanza, il Presidente del Tribunale entro 30 giorni da l’ok o meno alla corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico dello Stato. Una volta assegnato il mantenimento, la pratica passerà al Ministero di Grazia e Giustizia che erogherà fisicamente la somma spettante al coniuge richiedente.