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Bollette luce e gas, errori di fatturazione: come avere i rimborsi

Si può ottenere il rimborso per errori di fatturazione nelle bollette di luce e gas? Un quesito questo comune ad una vasta fetta di popolazione e di famiglie. Il primo dato di fatto è che sono moltissime le bollette e le fatture dei fornitori di luce e gas su cui vengono segnalati errori ed omissioni. E spesso questi errori sono a svantaggio dei contribuenti che si trovano a pagare più di quello consumato.

I rimborsi però sono possibili, tanto è vero che esistono procedure che permettono di ottenerli quando un cliente di una impresa fornitrice del servizio si accorge di aver subito un torto. Vediamo nello specifico le armi in mano ai clienti di queste imprese e cosa bisogna fare.

Errori frequenti da parte dei Fornitori

Le bollette del gas e della luce spesso riportano cifre elevate e fuori dalla media dei consumi che un cliente ha avuto nei periodi di fatturazione precedenti. La richiesta di un versamento esagerato è una cosa che può togliere il sonno a molti, con cifre spropositate e spesso inspiegabili.

In casi simili, sarebbe opportuno controllare analiticamente tutte le voci che compongono la bolletta. Un controllo specifico ed approfondito, innanzi tutto per fugare il primo dubbio che viene di fronte ad una bolletta del genere. Si tratta di un conguaglio? Questo il primo dubbio che può pervenire nella mente di chi riceve la bolletta.

Il conguaglio altro non è che una bolletta riepilogativa dei consumi di un periodo piuttosto lungo di monitoraggio. Bollette che accumulano per esempio, una serie di mensilità con consumi pagati inferiori a quelli effettivamente dovuti dai clienti. Ed accumulo dopo accumulo ecco che arrivano le cifre da capogiro di cui parlavamo in precedenza.

La Legge di Bilancio 2018 però, ha fatto divieto ai fornitori di acqua, luce e gas, di richiedere dei maxi conguagli in bolletta. Non è più possibile per i fornitori conguagliare somme a debito ai clienti finali, per consumi avvenuti più di due anni prima della data a cui la bolletta si riferisce. Il governo di allora decise di porre un freno a questo autentico fenomeno di maxi bollette per maxi conguagli relativi a diversi anni di conteggio.

La manovra 2018 ha introdotto lo stop ai maxi conguagli e di fatto i Fornitori da allora non possono più pretendere conguagli per consumi avvenuti più di due anni prima e che sono alla base di bollette che considerare astronomiche non è esercizio azzardato. Lo stop ai conguagli vale per tutte le componenti della bolletta, sia quelle variabili che quelle fisse.

Il ricorso e il rimborso

Una cosa da sottolineare è che qualora i conteggi risultassero esatti, nulla si potrebbe fare se non riuscire ad ottenere la rateizzazione del debito.  Se invece i conteggi risulteranno errati e quindi la bolletta sbagliata, la storia è differente.

Gli errori possono essere relativi al conteggio di una somma superiore agli importi stabiliti dall’offerta sottoscritta. Oppure può capitare l’attivazione unilaterlamente decisa da parte del fornitore, di servizi e funzioni non richiesti dal cliente, che spesso non utilizza nemmeno perché non ne conosce nemmeno la loro attivazione. In tali eventualità, è necessario contattare tempestivamente il servizio clienti dell’azienda fornitrice e spiegare la situazione, evidenziando l’anomalia riscontrata.

Se la situazione non rientra e se tramite il call center non si risolve il problema, occorre passare al procedimento di reclamo. Le contestazioni alle bollette errate possono essere presentate sia in maniera diretta dagli utenti del servizio, sia mediante il supporto di associazioni preposte alla tutela dei diritti dei consumatori, sia attraverso l’intervento dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

Il reclamo deve essere inoltrato alla società fornitrice dei servizi energetici in forma scritta, preferibilmente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla relazione di reclamo, devono essere allegate tutte le informazioni essenziali per comprendere la problematica sollevata dal ricorrente. Quindi, dati personali del ricorrente, che deve essere il titolare della fornitura, e tutti i dati relativi alla fornitura quali il codice cliente, il codice POD se si tratta di energia elettrica o il codice PDR  per il gas metano. Codici facilmente ricavabili da bollette e fatture.

Nel reclamo è necessario allegare la copia della bolletta “errata”. L’azienda erogatrice dei servizi energetici entro 40 giorni dalla data in cui riceve il reclamo, deve rispondere al cliente obbligatoriamente. Se l’errore di fatturazione venisse acclarato, la compagnia deve provvedere al ricalcolo dei consumi e alla rettifica della bolletta entro i successivi novanta giorni.

Nel caso in cui il consumatore abbia già provveduto a pagare, occorre provvedere nello stesso termine dei 90 giorni, al rimborso. Scaduti i 90 giorni senza rimborso, scatta la penale per la compagnia fornitrice del servizio. Per rimborsi entro 180 giorni, la compagnia deve versare al cliente 20 euro di somma aggiuntiva, che diventa 40 euro per rimborsi entro 280 giorni e 60 euro per rimborsi ancora più ritardati.

È facoltà del consumatore presentare reclamo e il termine utile è di 5 anni.

Se l’azienda fornitrice non fornisce risposta e riscontri, il consumatore potrà rivolgersi allo Sportello per il Consumatore che è un servizio assolutamente gratuito che mira alla cosiddetta conciliazione, cioè a trovare accordo tra le parti. Se anche la conciliazione fallisce, il consumatore potrà rivolgersi alla giustizia ordinaria, ovvero al Giudice di Pace.