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Bonus facciate: riconosciuto se la parete è solo parzialmente visibile?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito degli importanti chiarimenti riguardo al bonus facciate, con la risposta all’interpello n. 522 del 4 novembre 2020. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha sancito che è possibile beneficiare dell’incentivo anche se la parete è unicamente visibile in maniera parziale.

Bonus facciate: quali interventi riguarda

Il bonus facciate, lo ricordiamo, si riferisce a quegli interventi legati al restauro o al recupero della facciata esterna. Essi vanno esclusivamente realizzati sulle sue opache strutture, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano nel quadro legislativo le opere sull’involucro visibile esterno dell’immobile. Si tratta dell’intero perimetro esterno della facciata e, più precisamente, dei lavori eseguiti sugli elementi costituenti soltanto la struttura opaca verticale. 

L’istante, un condominio, dichiara che l’edificio è formato da una palazzina residenziale multipiano a blocco, priva ovvero di spazi interni, cavedi, chiostrine e cortili, appartenente ad un complesso composto da più palazzine affacciate su strade private interne, visibile dalla strada pubblica solo parzialmente, in quanto celata dagli altri edifici e dalle murature di recinzione.

Per le quattro facciate esterne l’istante chiede se ha la possibilità di accedere alla detrazione del 90 per cento per le opere diretto al restauro o al recupero della facciata esterna dei fabbricati esistenti. 

Il Fisco ha richiamato la Circolare n. 2 del 2020, in cui si chiariscono le modalità di applicazione del bonus facciate. Ebbene, le pareti completamente nascoste, anche se costituenti il perimetro nascosto degli edifici, non sono agevolabili poiché non concorrono al miglioramento del decoro urbano. Pertanto, la detrazione fa unicamente riferimento alle pareti visibili, anche se parzialmente. 

Come agevolare comunque le spese correlate alle pareti non visibili

Nel documento in commento, l’Agenzia delle Entrate suggerisce una eventuale soluzione per agevolare comunque le spese correlate alle pareti non visibili. Difatti, i costi sostenuti per interventi non ammessi al bonus facciate, potrebbe figurare tra le spese per cui è concesso la detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR (DPR n. 917/86) per opere di recupero del patrimonio edilizio rispettando gli adempimenti appositamente stabiliti in relazione a tale misura favorevole. 

Dunque, rispetto al medesimo edificio un intervento sulle pareti esterne potrebbe dare il diritto a godere in parte (pareti visibili) al bonus facciate e in altra parte (pareti non visibili) al recupero del patrimonio edilizio. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, conclude dichiarando che non potrà essere suo compito riconoscere quali muri sono visibili o meno.