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Superbonus 110%: in questi casi non ne hai il diritto

L’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento nella risposta all’interpello numero 570 del 9 dicembre 2020 circa il superbonus del 110 per cento per lavori di miglioramento di classe energetica, effettuati su un immobile ad uso promiscuo: in tali circostanze, è riconosciuta la metà dell’agevolazione. I vincoli non si applicano agli interventi che appartengono all’ecobonus e non al superbonus. 

Superbonus 110%: l’agevolazione spetta per metà delle spese per l’immobile a uso promiscuo

Cessione superbonus

Gli interventi attinenti alla riqualificazione energetica operati su un immobile ad uso promiscuo, che rientrano nel superbonus del 110 per diritto, danno accesso a metà dell’agevolazione. Ne dà comunicazione l’AdE attraverso la risposta all’interpello n. 570 del 9 dicembre 2020. Il caso specifico è quello avanzato da un contribuente, il quale ha intenzione di eseguire dei lavori di riqualificazione con un miglioramento di due o più classi energetiche. La struttura di riferimento è un’abitazione unifamiliare non appartenente a un condominio, in parte adibita a bed and breakfast, la cui attività è esercitata in modo professionale. Non fornire le delucidazioni in merito l’Amministrazione finanziaria richiama il decreto Rilancio, il quadro normativo di riferimento. 

All’art. 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, sono introdotte le disposizioni sulle spese per ciò che attiene ai lavori eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Nel medesimo articolo sono, inoltre, contenute le condizioni tecniche per beneficiare dell’agevolazione e l’ambito soggettivo. 

Secondo quanto dispone l’art. 121 del decreto Rilancio, i contribuenti hanno la facoltà di optare a favore dell’agevolazione, mediante il meccanismo dello sconto in fattura o la cessione di un credito di imposta. Le istruzioni per darvi applicazione sono state indicate dall’Agenzia delle Entrate con i provvedimenti dell’8 agosto 2020, mentre ulteriori puntualizzazioni sono presenti nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 e nella risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020. 

L’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti

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In conformità alle disposizioni emanate con l’art. 119, co. 19, lettera b) sono agevolabili gli interventi svolti da persone fisiche su unità immobiliari, fatta eccezione per quelle dell’esercizio di arti, professioni e attività di impresa, nel rispetto delle previsioni al comma 10. 

Tale comma riporta che i soggetti in questione hanno diritto a usufruire delle detrazioni correlate agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di 2 unità immobiliari. La già menzionata circolare n. 24/E del 2020 ha fornito dei chiarimenti circa l’espressione al di fuori dell’esercizio di arti, professioni e attività di impresa. 

L’agevolazione concessa dalle autorità in materia concerne unità immobiliari non riconducibili ai beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, co. 2, del TUIR) e ai cosiddetti beni relativi all’impresa (art. 65 TUIR).  

Nella misura figurano pertanto le agevolazioni sugli immobili appartenenti all’ambito privatistico, mentre sono esclusi:

  • i beni patrimoniali appartenenti all’impresa;
  • le unità immobiliari che rappresentano l’oggetto della relativa attività;
  • quelli strumentali, al predetto esercizio di arti, professioni o attività di impresa. 

A chiarire nel dettaglio la specifica situazione del soggetto che ha avanzato domanda è invece la circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E. Con riferimento ai costi sostenuti per opere di ristrutturazione edilizia, che danno accesso alla detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il documento di prassi spiega che, in linea alle previsione del medesimo art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al comma 5, se gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari residenziali adibiti a uso promiscuo all’esercizio dell’attività commerciale, ovvero all’esercizio dell’arte o della professione, spetta una detrazione pari al 50 per cento.

Pertanto, la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute. Nel caso in analisi l’istante avrà perciò diritto all’agevolazione stabilita dal superbonus per la metà dei costi sostenuti per gli interventi sull’edificio, in osservanza di ciascuno degli altri requisiti legislativi. 

Inoltre, il documento di prassi specifica che non sussiste analoga previsione qualora le spese per interventi di efficientamento energetico diano diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall’ecobonus, vale a dire il decreto n. 63 del 2013, all’art. 14, o siano ammesse al superbonus, ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio, co. 1 e 2. 

Ad ogni modo, data la simmetria sostanziale tra le agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, gli interventi contemplati nel superbonus del 110 per cento danno accesso alla detrazione in misura ridotta del 50 per cento.