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Dispositivi medici: l’aliquota Iva da applicare

Ai dispositivi medici costituiti da prodotti, anche miscelati, l’Agenzia delle Entrate spiega che va applicata l’aliquota Iva del 10%, nella risposta all’interpello n. 335/2020. I chiarimenti fanno riferimento alla legge di bilancio 2019 e sulla classificazione delle merci da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli articoli vanno inseriti nel novero dei dispositivi medici a base di sostanze della Nomenclatura Combinata alla voce 3004.  

Dispositivi medici: la novità della legge di bilancio 2019

L’istante chiede di conoscere l’aliquota Iva corretta da applicare alla vendite di due dei suoi dentifrici, venduti come dispositivi medici. In risposta, l’Amministrazione finanziaria spiega che deve essere applicata quella del 10% nella voce 3004 della Nomenclatura Combinata.

L’ente richiama la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, che fornisce le prime puntualizzazioni sulla novità della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ovvero la legge di bilancio 2019. La norma mira a risolvere i dubbi sull’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per i prodotti che, anche se classificati a fini doganali come medicamenti e farmaceutici, sono commercializzati in quanto dispositivi medici. 

I prodotti in questione rientrano nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, vale a dire:

  • rappresentati pure da prodotti miscelati;
  • preparati per fini terapeutici o profilattici;
  • condizionati per la vendita al minuto o presentati sotto forma di dosi (inclusi gli articoli destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo)

Come chiarisce la circolare n. 32/E del 2010 al paragrafo 9, la classificazione di una merce figura nella esclusiva competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

La nomenclatura corretta

Nello specifico, tali dentifrici figurano alla sottovoce 3306 poiché hanno proprietà terapeutiche o profilattiche, in altre parole medicinali. Al contrario, andrà applicata l’aliquota ordinaria nel caso degli articoli non rientranti nella voce doganale 3004, a meno che non siano riconducibili tra le sostanze farmaceutiche e dispositivi medici di cui, secondo la farmacopea ufficiale, le farmacie debbono obbligatoriamente essere in possesso.