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Fermo auto: è vero che la misura deve essere proporzionata al debito?

Basta avere un piccolo debito tributario, una piccola cartella esattoriale non pagata nei termini o dopo i solleciti, per far scattare il fermo amministrativo del veicolo o una ipoteca sulla casa? Questo non è certo un quesito strano, anzi, è una domanda che molti si pongono oltre che di fronte ad un fermo amministrativo, ad un pignoramento o a delle ipoteche. 

Dal punto di vista normativo non c’è nessuna correlazione chiara tra importo del debito e i provvedimenti di questo tipo. Ma spesso sono stati i Tribunali ad essere chiamati in causa per fatto di questo tipo. E come si sa, molte volte la giurisprudenza fa legge, creando i precedenti che i legislatori non hanno previsto. 

Fermo amministrativo, ipoteche ed entità del debito 

Porre ipoteche su beni immobiliari o fermo amministrativo su una auto, deve essere un provvedimento commisurato all’entità del debito. In pratica, ci deve essere la giusta proporzione tra quello che un contribuente deve al Concessionario della riscossione e il valore del bene posto sotto fermo amministrativo o sotto ipoteca e sequestri. Sono molte le sentenze che vanno in questa direzione.

Ma accade sovente che per un debito prossimo ai 20.000 euro, un contribuente subisca una ipoteca su una casa, dal valore nettamente superiore al debito, anche 10 volte tanto. 

Sperequazione tra debito per valore del bene

Quando parliamo di ipoteca su una casa da 200.000 euro di valore, per un debito da 20.000 euro, entriamo nell’ambito di una netta sperequazione tra valore del bene posto sotto sequestro e importo del debito. Il Concessionario alla riscossione ha l’obbligo di seguire la legge quando espleta la sua funzione di soggetto adibito alla riscossione.

 In linea generale il Concessionario deve seguire la regola che prevede l’iscrizione dell’ipoteca su un bene, solo ed esclusivamente per un debito del contribuente, a partire dai 20.000 euro. Inoltre, l’ipoteca sul bene non può essere superiore al doppio del debito. Pertanto, su un debito pari a 20.000 euro non si può iscrivere una ipoteca oltre 40.000 euro. 

Questa è la normativa generale che però non prevede paletti o vincoli per quanto riguarda la tipologia del bene da ipotecare. E questo è l’indirizzo che la Cassazione per esempio ha bocciato, sostenendo come la norma non sia proporzionata in quanto non fissando limiti al bene da ipotecare, sembra dare mano libera alla Riscossione di operare anche su limiti superiori a quelli prescritti 

Passare dall’ipoteca al pignoramento non è certo una cosa complicata, ma è necesario il verificarsi di determinate circostanze. Anche in questo caso occorre seguire i limiti di legge. Per far scattare il pignoramento  occorre che il debito del contribuente su cui grava l’ipoteca, deve essere pari o superiore a 120.000 euro.

E lo stesso limite è da considerare come valore minimo del patrimonio immobiliare del contribuente debitore. In sostanza, occorre avere proprietà immobiliari di valore superiore a 120.000 euro.

Altro vincolo è quello della prima casa, che è impignorabile così come l’unico immobile del contribuente, perché si può pignorare una casa ad un soggetto indebitato, solo se ha proprietà su più unità immobiliari.

Fermo amministrativo auto e valore del veicolo sottoposto a fermo

Anche sul fermo auto le linee generali della legge spesso sono state interessate da sentenze dei giudici. Capita spesso che ci siano fermi amministrativi su veicoli per cartelle di importo davvero irrisorio, anche di poche centinaia di euro. E per molti ermellini non può essere equo porre un fermo amministrativo che presenti una netta sproporzione tra importo del debito e valore del veicolo fermato.

Sul fermo amministrativo, al pari e forse ancora più nettamente delle ipoteche, non esiste una norma chiara e precisa da rispettare. Il nuovo Concessionario alla riscossione, cioè Agenzia delle Entrate Riscossione opera quindi in campo aperto, cioè fa quello che vuole, bloccando veicoli con provvedimento di fermo anche se in relazione ad un bollo auto non pagato o ad un altro tributo erariale evaso anche per 300/400 euro.

Questo a prescindere dal valore dell’auto, del furgone o del veicolo in genere. L’assenza di una normativa è evidente anche se si pensa al fatto che il predecessore di AER, cioè Equitalia, si era dotata di una regola interna e non valida agli effetti della legge, per essere più equa nei confronti dei contribuenti a cui doveva imporre un fermo amministrativo.

Per debiti fino a 2.000 euro si poteva fermare solo un veicolo del debitore, per debiti sopra 2.000 e fino a 10.000 euro si poteva fermare fino a massimo 10 veicoli di un debitore e per debiti superiori addirittura tutto il parco auto.

Tale prassi interna al concessionario alla riscossione no ha trovato conferma nel passaggio da Equitalia a Agenzia delle Entrate Riscossione, ma serve per evidenziare un evidente vuoto normativo tutto a carico del contribuente.