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Fringe benefit: ecco le misure della Legge di Bilancio 2020

A partire dallo scorso 1° luglio sono in vigore le regole previste dalla legge di Bilancio 2020 per quanto riguarda i fringe benefit aziendali. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate – Riscossione tramite risoluzione 46/E del 14 agosto 2020. Il nuovo regime fiscale dispone gradi di imponibilità proporzionali in misura inversa ai valori di inquinamento dell’autovettura concessa al lavoratore in uso promiscuo. 

Fringe Benefit: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020

Il 1° luglio è la data di riferimento sia per la sottoscrizione dell’intesa tra dipendente e datore di lavoro sia per l’immatricolazione del mezzo. L’addebito dei fringe benefit in busta paga, come reddito da lavoro dipendente in natura, deve rispettare le percentuali indicate dall’art. 51 c. 4 del TUIR. In quanto le regole dell’agevolazione, in particolare l’art. 1 c. 2 della legge n. 160/2019, sono cambiate, emergono vari dubbi.

Le novità delle legge di Bilancio 2020 consistono nel concorrere a formare il reddito imponibile in misura pari a percentuali forfettarie basate sulle emissioni di anidride carbonica del veicolo, da applicare al costo chilometrico secondo le tabelle ACI, convenzionalmente moltiplicato per 15mila km. Detto in altre parole, la misura del fringe benefit prevede un trattamento di favorevo in merito ai veicoli con un minore impatto ambientale. 

Il valore fiscale va scorporato

Fin da subito l’Amministrazione finanziaria esclude la possibilità di fare riferimento alla data del 1° gennaio 2020, data in vigore della normativa, in relazione all’immatricolazione del mezzo. Secondo quanto sancisce la circolare n. 326/1997 vale il principio di cassa: il momento di ricezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale del datore di lavoro per confluire in quella del dipendente. 

Stando ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il fringe benefit sarà fiscalmente valorizzato unicamente per la parte riferibile all’impiego privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando dunque dal suo normale valore l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.