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Modello Redditi: come presentare la dichiarazione

Il modello Redditi 2020 (ex modello Unico) deve essere spedito entro il 30 novembre. In primo luogo hanno l’obbligo di ricorrervi i titolari di partita IVA in quanto è a loro precluso il modello 730. In taluni casi, anche chi presenta il 730 deve fronteggiare gli obblighi dichiarativi, inoltrando, oltre alla presentazione del mod. 730, alcuni quadri del modello Redditi PF. 

Ad esempio, devono presentare, insieme al frontespizio della dichiarazione Redditi Persone Fisiche, anche i quadri RM, RT e RW, i contribuenti che si trovano in particolari condizioni, quali, ad esempio, la denuncia di alcuni redditi di capitale di fonte estera, investimenti all’estero e/o capital gains.

Inoltre, presentano, a loro volta, il quadro RM i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni grado e ordine, che hanno ricevuto compensi derivanti da lezioni private da assoggettare, in opzione, a tassazione sostitutiva. Sempre insieme al frontespizio. In alternativa, è possibile ricorrere direttamente al modello Redditi per tutti gli introiti da dichiarare senza presentare il 730. Andiamo dunque ora a vedere cosa si intende per il modello Redditi Persone Fisiche, come presentarlo e quando scade. Come già accennato in apertura, per dichiarare i redditi conseguiti nel 2019 la scadenza Redditi è fissata al 30 novembre. 

Modello Redditi: le modalità di invio

Il modello può essere inviato in modalità telematica oppure cartacea. In ogni caso, le due tipologie possono essere effettuate in differenti tempistiche:

  • dal 2 maggio 2020 al 30 giugno 2020 poteva essere presentato il cartaceo per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre andrà perentoriamente presentato il telematico (ma come vedremo l’invio è posticipabile pagando una multa abbastanza leggera).  

Alla dichiarazione cartacea, presso un qualsiasi ufficio postale, possono ricorrere i contribuenti che: 

  • pur detenendo redditi dichiarabili con il modello 730, non lo possono presentare;
  • pur avendo modo di presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi oppure comunicare dati utilizzando i quadri inerenti al modello ex Unico (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 

Dunque, l’invio della dichiarazione può pure avvenire mediante il rispettivo consulente di fiducia, il che è, in realtà, il caso più frequente. 

La lista degli intermediari aventi il potere di predisporre e inoltrare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate è piuttosto ampia. Come da istruzioni del modello Redditi 2020, sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro realizzate, gli intermediari appartenenti alle categorie seguenti: 

  • gli avvocati;
  • Caf (centri di assistenza fiscale) – dipendenti;
  • Caf (centri di assistenza fiscale) – imprese;
  • consulenti del lavoro, dottori commercialisti, periti commerciali e ragionieri iscritti all’apposito albo;
  • iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sottocategorie tributi, in possesso di diploma di laurea in economia, giurisprudenza o equipollenti o di diploma in ragioneria. 

I soggetti sopra menzionati sono responsabili dell’impianto assunto alla predisposizione e all’invio della dichiarazione. In caso di inadempimento sono previste specifiche sanzioni. 

Intermediari abilitati

Laddove decidessimo di presentare la dichiarazione attraverso un intermediario, dovremmo chiedere il rilascio dell’impiego alla trasmissione della dichiarazione fiscale in modalità telematica.

Più precisamente, nel momento in cui gli affidiamo la delega sia per la predisposizione che per l’invio oppure gli consegniamo la dichiarazione già predisposta, l’intermediario deve rilasciarci l’impegno a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria. Nell’impegno va sottolineato se la dichiarazione consegnata è già stata compilata o meno. 

Se l’incarico lo abbiamo affidato per la predisposizione di due o più dichiarazioni, l’intermediario ci rilascia l’impegno cumulativo a trasmettere le dichiarazioni all’AdE. Tuttavia, l’impegno cumulativo non contempla eventuali dichiarazioni integrative. In tale fattispecie, occorre uno specifico impegno alla trasmissione. 

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei soggetti intermediari abilitati, nelle dichiarazioni a mezzo telematico, è a loro applicata una sanzione. In aggiunta all’impegno alla trasmissione della dichiarazione, entro 30 giorni dal termine stabilito abbiamo l’onere di farci rilasciare la copia originale della dichiarazione i cui dati siano stati inviati per via telematica all’Agenzia delle Entrate. 

È pure fondamentale farci rilasciare copia della comunicazione attestante la ricezione effettiva della dichiarazione da parte dell’Erario. Ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973 l’intera documentazione citata va conservata fino al 31 dicembre del 5° anno seguente a quello di presentazione della dichiarazione. 

Modello Redditi in ritardo (dichiarazione tardiva)

Una volta superata la deadline del 30 novembre, non c’è motivo di preoccuparci se non abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi. Se entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria provvediamo a spedirla non c’è nessuna conseguenza irrimediabile. Sebbene definita tardiva, la dichiarazione presentata risulta ugualmente pienamente valida e regolare. Riportando anche il codice tributi 8911, compileremo il modello F24 in tale caso. Occhio, però: oltre a presentare la documentazione occorre pagare pure una sanzione di 25 euro. 

Utilizzo dei crediti del modello Redditi Persone Fisiche

Gli eventuali crediti risultanti dal modello Redditi Persone Fisiche possono essere richiesti a rimborso oppure utilizzati in F24 in compensazione. Si può eseguire la compensazione a storno di debiti nei confronti dei diversi enti impositori (ENPALS, Enti Locali, INAIL, INPS, Stato). È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi da compensare e importi a rimborso. Ad esempio, il credito Irpef può essere usufruito anche per versare l’IMU.

Visto di conformità

La compensazione del credito per un importo superiore a 5 mila euro annui può essere compiuta a partire dal 10° giorno seguente a quello di inoltro della dichiarazione da cui il credito emerge. Lo chiarisce l’art. 3, c. 1., del D. Lgs. n. 124 del 2019. Per avvalersene è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità. Difatti, non rileva la mera indicazione del credito in dichiarazione del redditi, bensì il suo utilizzo effettivo oltre tale soglia. 

Fino a 5 mila euro non occorre né il visto di conformità né la presentazione preventiva della dichiarazione. Il credito è, in tale fattispecie, utilizzabile dal giorno seguente a quello di chiusura del periodo d’imposta di riferimento. Ad esempio, possiamo già utilizzare dal 1° gennaio 2020 un credito maturato per i redditi 2019. Comunque, a partire dal 2014 il limite massimo, per ciascun anno solare, dei crediti d’imposta compensabili e/o rimborsabili in conto fiscale è di 700 mila euro.