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Riaddebito spese professionisti

Riaddebito spese professionisti: cosa dice il fisco

Spesso i professionisti, senza costituire un’associazione, scelgono di condividere l’ufficio in cui esercitare la propria attività. Le ragioni che inducono ad adottare tale scelta sono piuttosto facili da intuire: condividere ed abbattere costi come il canone di locazione e le utenze. Nella maggior parte dei casi uno solo di loro si fa “anticipatamente” carico degli oneri per poi effettuare il riaddebito spese professionisti. In parole povere, comunica l’importo versato agli altri occupanti, i quali gli pagheranno la propria quota. 

Nel momento del riaddebito spese professionisti chi chiede il rimborso ha precisi obblighi normativi da rispettare. È, infatti, tenuto da legge ad emettere regolare fattura nei confronti del soggetto cui la spesa è addebitata. 

Riaddebito spese professionisti forfettario

Un capitolo a parte sono i lavoratori che agiscono nel regime forfettario. Questa categoria è esentata da:

  • l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nelle fatture di vendita;
  • l’indicazione della ritenuta d’acconto nelle fatture di vendita;
  • la detrazione dell’Iva sulle fatture di acquisto.

Dunque, un soggetto in regime forfettario emetterà fattura per il riaddebito spese professionisti ai colleghi senza Iva né tantomeno ritenuta d’acconto. 

Detto ciò, può tornare utile “riprendere in mano” il chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E del 2010. La comunicazione specifica che le somme incassate per il riaddebito delle spese ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e perciò non ha rilevanza come componente positivo.

Pertanto, la somma incassata dal lavoratore che paga in anticipo non andrà conteggiata nel reddito. Chi effettua il rimborso e si trova in regime ordinario avrà invece modo di dedurre il costo per la parte riferibile alla attività da lui stesso svolta e non pure per quella riaddebitata o da riaddebitare agli altri.