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Un'immagine dello scontrino elettronico

Scontrino elettronico, fai attenzione! Nuove sanzioni in arrivo

A partire dal 1° gennaio 2020 è entrato ufficialmente in vigore lo scontrino elettronico, detto anche scontrino telematico. Per chi non abbia chiaro di cosa si tratta, la risposta è certamente semplice e di immediata comprensione. Lo scontrino elettronico consiste nell’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi stabilito per i soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto. 

Il classico scontrino di carta sparisce per fare posto alla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali, ovverosia i corrispettivi giornalieri. Dunque, abbiamo capito pure qual è la sua funzione specifica e perché le parti addetti alla parte tributaria dello Stato si sono battuti affinché venisse disposto il rinnovamento. 

Il fenomeno dell’evasione fiscale è ancora oggi molto percepito nei nostri confini. Una mossa che non solo va a discapito dell’attività portata avanti, ma pure degli stessi contribuenti che osservano rispettosamente quanto stabilisce la legge. Per garantire il servizio l’esecutivo è infatti costretto ad attingere i fondi in qualche modo e, finché ci sarà qualcuno pronto a escogitare escamotage per sfuggire dalla morsa del fisco, automaticamente gli altri avranno da rimetterci. Innanzitutto conduce ad una riduzione delle entrate per l’organismo centrale e gli enti locali.

Di conseguenza, vi è un inevitabile peggioramento dei servizi pubblici, sotto forma di strade, trasporti, istruzione e sanità (il tema più delicato in questo periodo per ovvie ragioni, che non staremo qui a illustrarle) e così via. Inoltre, perdono forza le manovre del Welfare State, dei meccanismi di redistribuzione del reddito di cui lo Stato si fa carico.

Le politiche pensate al fine di aiutare  i nuclei familiari di reddito basso, con figli a carico ed eventualmente soggetti portatori di handicap risultano penalizzate. Inoltre, come abbiamo già detto in precedenza, l’evasione fiscale comporta che si incrementa il livello della pressione fiscale sui contribuenti, al fine di compensare la perdita dovuta a chi evade. Insomma, nel momento in cui si sostiene che a rimetterci sia esclusivamente lo Stato italiano si sta dicendo una grossa bugia. 

L’ultimo aspetto analizzato crea un vero e proprio conflitto tra coloro che beneficiano di maggiori opportunità di sfuggire all’Erario e coloro che invece ne hanno molte meno e rimangono sostanzialmente sotto il controllo vigile dell’AdE. È sufficiente prendere in mano qualche statistica per accertare coi propri occhi quanto ciò sia vero: ad esempio, circa l’85 per cento dei redditi ricondotti in sede IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) a tassazione sono da lavoro dipendente e pensioni.

In buona sostanza, il peso della spesa pubblica finisce col gravare sempre di più sulle consuete categorie di cittadini. Inoltre, l’evasione fiscale incide sulla concorrenza, finendo per avvantaggiare gli evasori a discapito degli evasori. Anche in tal senso, infatti, non tutte le aziende hanno la medesima possibilità di evadere: alcuni si sentiranno in diritto di farlo per portare avanti la loro attività (legge della sopravvivenza); altre, spinti dall’avidità, la vedranno alla stregua di un’occasione servita su un piatto d’argento per aumentare i relativi profitti. 

È poi altrettanto comune la piaga dell’elusione. Mentre si parla di evasione si fa infatti rimando ad un metodo illegale per evitare il pagamento dell’imposta, l’elusione è invece qualcosa di più accorto e furbo, che sono prevalentemente in grado di attuare i professionisti del ramo tributario. Ci muoviamo nel campo dell’elusione quando, almeno sotto il piano puramente formale, si rispetta la legislazione in vigore, ma nei fatti la si aggira per ovviare al versamento delle imposte. Nonostante il diritto tratti le misure in modo differente, dal punto di vista economico entrambe rappresentano una perdita di gettito per lo Stato recante notevoli problemi in termini di finanza pubblica. 

Scontrino elettronico

Stampa scontrino fiscale

Lo scontrino elettronico è un provvedimento attuato dal Governo al fine di contrastare in maniera efficace i fenomeni di evasione fiscale e va ad affiancarsi all’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto, per tutti i titolari di partita IVA, dal 1° gennaio 2019. Per poter memorizzare e inoltrare i dati degli scontrini elettronici, gli esercenti dell’attività avranno l’onere di munirsi di registratori telematici appositi, pure usufruendo di una agevolazione specifica per l’adeguamento tecnologico. 

I dati dei corrispettivi possono essere spediti anche in modalità gratuita, ricorrendo ai servizi online concessi dall’Agenzia delle Entrate. 

Come funziona lo scontrino elettronico e cosa cambia nel 2021 con il nuovo obbligo

Parallelamente alla fatturazione elettronica, lo scontrino elettronico mira a contrastare l’evasione. In pratica, i soggetti che emetteranno ricevute fiscali o scontrini nel corso del 2021 per certificare le proprie operazioni avranno, a loro carico, l’onere di registrare e sottoporre in formato telematico i dati dei corrispettivi giornalieri. Per adempiere al nuovo obbligo è fondamentale essere in possesso dei registratori telematici a norma, che vadano incontro alle direttive tecniche e alle regole pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Comunque esiste una via alternativa al registratore telematico per inoltrare i dati all’Amministrazione finanziaria, adoperando le soluzioni proposte dalle software house (cioè dagli sviluppatori di software) private oppure i servizi messi a disposizione su Fatture e Corrispettivi. 

Per chi ancora si interroga su quale sia il funzionamento dello scontrino elettronico e soprattutto cosa cambia è bene rammentare che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ha preso il posto del canonico scontrino cartaceo e le ricevute. I commercianti e gli esercenti di attività al minuto ed assimilate generano il documento commerciale, che sostituisce le ricevute e gli scontrini cartacei, anche attraverso il servizio gratuito messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. 

Nel documento commerciale andranno indicati i seguenti dati obbligatori:

  • ditta, ragione sociale o denominazione, nome e cognome, dell’emittente;
  • sede dell’esercizio;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ammontare del corrispettivo pagato e di quello complessivo;
  • descrizione dei servizi resi e dei beni ceduti; in luogo della descrizione, per i prodotti medicinali si può indicare il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • numero progressivo del documento commerciale;
  • data e ora di emissione del documento commerciale. 

L’onere di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri è stato scandito da due differenti fasi. 

Come sopra evidenziato, l’avvio del nuovo obbligo in materia di IVA, disciplinato dall’art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015, è iniziato:

  • dal 1° luglio 2019 per gli operatori IVA con complessivo volume d’affari superiore nell’anno di imposta 2018 a 400 mila euro;
  • dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. 

L’adozione del processo di memorizzazione elettronica e invio telematico, per gli esercenti attività di commercio al minuto ed equiparati, dei dati dei corrispettivi giornalieri è diventato obbligatorio per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 17 del DL numero 119 del 2018. 

A tali disposizioni si aggiungono le novità introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 34 del 2019: 

  • per il primo semestre è stato statuito un periodo di moratoria dall’applicazione delle sanzioni, che ha permesso di effettuare, entro il mese successivo a quello di riferimento, l’invio dei corrispettivi telematici;
  • a regime, i dati vanno inoltrati entro 12 giorni dalla data di riferimento, anche per l’intero 2021.

Ad ogni modo, c’è una ulteriore novità per il 2021 di cui finora non abbiamo fatto menzione, sebbene se ne sia già sentito ampiamente parlare (e pure noi vi abbiamo dedicato ampio spazio in articoli passati): con il 1° gennaio del 2021 si darà ufficialmente inizio alla lotteria degli scontrini, l’estrazione a sorte di premi rivolti ai cittadini associata ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai negozianti. 

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Tutti i soggetti di cui all’articolo numero 22 del decreto del Presidente della Repubblica, vale a dire commercianti al minuto ed assimilati, sono tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

Con il decreto del 16 maggio 2019, aggiornata da quello del 31, il ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce poi i soggetti esonerati dal nuovo obbligo. Dallo scontrino elettronico obbligatorio rimangono fuori giornalai, tassisti, tabaccai e attività marginali. Dunque, il decreto esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico qualsiasi soggetto che, secondo la legislazione attualmente in vigore, è fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando, in sostanza, gli esoneri dalla certificazione fiscale esistenti attualmente. 

Tra le varie categorie di soggetti esonerati dall’obbligo figurano inoltre gli esercenti di attività marginali, ovvero i cui compensi o ricavi non eccedano l’1 per cento del volume d’affari dell’anno precedente. Le operazioni marginali continuano ad essere certificate con ricevuta o scontrino cartaceo. Per i distributori di benzina è invece disposto un avvio graduale. 

Novità sulle sanzioni

euro banconote

In aggiunta al già menzionato avvio della lotteria degli scontrini, nel 2021 potrebbero esserci pure delle novità per quanto concerne le sanzioni. A stabilirlo è la Legge di Bilancio, di cui ancora si attende l’approvazione definitiva. 

L’art. 199 introduce delle novità sull’applicazione delle sanzioni, tra cui:

  • la scadenza per la registrazione elettronica dei dati dei corrispettivi e l’invio dei documenti che comprovano la stessa operazione, se è il cliente a fare richiesta della fattura o del documento commerciale, viene stabilita nell’ultimazione dell’operazione; 
  • se l’infrazione consiste unicamente nella tardiva, infedele od omessa trasmissione, senza che essa abbia alcun effetto sulla liquidazione del tributo, è comminata una sanzione contenuta e fissa, pari a 100 euro;
  • in caso di memorizzazione e invio dei dati non corretta, viene prevista una sanzione amministrativa pari al 90 per cento dell’imposta totale. 

Infine, l’operatività dei sistemi evolutivi di incasso per l’emissione dello scontrino, stando all’attuale impianto della Legge di Bilancio, slitta dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.