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Lavoro part-time: anche i periodi senza lavoro validi per la pensione

Una novità molto importante potrebbe fare capolino nella nuova legge di Bilancio. Si tratta dell’estensione della possibilità di utilizzo dei periodi di assenza di lavoro ai fini pensionistici, anche per i lavoratori part-time ciclico o verticale.

Una nuova norma che ridurrebbe una particolare differenza di trattamento tra lavoratori, nonostante impiegati con la stessa tipologia di contratto, cioè il part-time. In questo articolo approfondiamo tutti gli aspetti che riguardano queste particolari tipologie di contratto a orario ridotto, compresi quelli della maturazione del diritto alla pensione e della maturazione della contribuzione per questi lavoratori.

Il lavoro part-time e le differenze con il lavoro normale

part time

Per lavoro part-time si intende quella particolare tipologia di contratto di lavoro caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro. In pratica, nel contratto part-time rispetto al contratto di lavoro ordinario, l’orario di lavoro è ridotto.

Il contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato, perché dal punto di vista dei diritti e dei doveri del lavoratore e del datore di lavoro, non ha particolari differenze rispetto al contratto di lavoro normale.

Infatti il lavoratore assunto con contratto part-time può essere a tempo indeterminato o determinato. Anche il contratto di lavoro part-time prevede la forma scritta per renderlo legale e prevede il versamento della relativa contribuzione previdenziale per il lavoratore.

Dal punto di vista delle ore di lavoro, queste devono essere di meno rispetto a quelle del contratto di lavoro ordinario, altrimenti non si parlerebbe di part-time. Quindi, rispetto al contratto di lavoro normale e rispetto a quello che prevede il CCNL di riferimento in base al settore di lavoro, l’orario deve essere inferiore al minimo stabilito dai contratti collettivi.

Il lavoro part-time e le sue diverse tipologie

Ricapitolando, il lavoro part-time deve essere caratterizzato da un orario di lavoro ridotto rispetto a quello classico. In linea generale questa riduzione può essere sia giornaliera che su un periodo temporale differente. Infatti esistono in linea generale tre diverse tipologie di contratto di lavoro part-time e cioè:

  • Part-time di tipo orizzontale;
  • Part-time di tipo verticale;
  • Part-time di tipo misto.

Nel part-time di tipo orizzontale, il lavoratore è in servizio per tutti i giorni della settimana di lavoro, ma con orario ridotto. Nel part-time verticale il lavoratore svolge l’intera giornata di lavoro, cioè effettua attività a tempo pieno, ma solo in determinate giornate della settimana, restando fermo nelle altre. Nel part-time misto invece le due tipologie prima descritte vengono usate entrambe in base alle esigenze di datore di lavoro e lavoratore.

La novità della legge di Bilancio

legge di Bilancio

Nella manovra di Bilancio si pensa ad uniformare di fronte al diritto al trattamento pensionistico, queste differenti forme di lavoro part-time.

In effetti oggi vige un differente trattamento in relazione alla contribuzione versata ed utile ai fini pensionistici, tra lavoratori part-time. I periodi di mancanza di attività lavorativa, tipici del contratto di lavoro part-time verticale e in parte per il misto, non sono utili ai fini previdenziali.

Con quello che si pensa di inserire in manovra finanziaria invece, anche i periodi in cui un lavoratore in regime di part-time verticale non lavora, sarebbero validi per la pensione.

A differenza dei lavoratori in regime di part-time orizzontale, che maturano un anno intero di contribuzione rispettando esclusivamente il minimale retributivo annuale, per i part-time verticali invece, non lavorando tutti i giorni l’accredito di un anno pieno di contribuzione da sempre è più complicato.

Ed è proprio su questo che verte la novità della legge di Bilancio, o almeno l’ipotesi di cui si parla da giorni. Anche i periodi di non lavoro di questi lavoratori in part-time verticale o misto potrebbero essere presi in considerazione nel momento di calcolare il proprio montante contributivo.

Vale la pena ricordare che per completare un anno pieno di contribuzione utile alla pensione, occorre rispettare il minimale retributivo annuale o settimanale. Per poter essere accreditato e considerato ai fini pensionistici la retribuzione minima di un anno di lavoro deve essere  pari al 40% del trattamento minimo mensile vigente che è pari per l’anno 2020 ad euro 515,58.

In altri termini,  52 settimane di contribuzione piena, sono determinate a condizione che ci sia una retribuzione per il lavoratore, quanto meno pari a 10.724 euro annui o a 206,23 euro settimanali.