CCSNews
malattia

Malattia del lavoratore: stipendio e periodo di conservazione del posto di lavoro ai tempi del Covid

Ma i come in questa delicata fase emergenziale la malattia del lavoratore è un istituto molto utilizzato ma che necessita di un approfondimento dal punto di vista normativo. I dubbi interpretativi in relazione a questo istituto sono piuttosto diffusi, soprattutto oggi. Il Covid, con casi di positività, isolamenti domiciliari per contatti avuti con positivi, quarantene imposte, casi asintomatici e così via, possono influire non poco sull’istituto della malattia.

Quante assenze possono essere fatte per malattia? Una domanda lecita e che appartiene a tutti i lavoratori a prescindere dai settori di appartenenza. Il periodo di comporto, ovvero quel periodo che segna il diritto al mantenimento del posto di lavoro durante la malattia (per periodo di comporto ci si riferisce al periodo massimo di assenze per malattia possibili) è uno degli argomenti più delicati.

Cosa prevede la normativa in materia malattia del lavoratore

lavoro e malattia

La normativa vigente in materia di lavoro, tutela il lavoratore nel caso di malattia, ma allo stesso tempo tutela il datore di lavoro che evidentemente deve continuare a portare avanti l’attività anche nel caso in cui uno o più dipendenti si assentano per malattia.

La legge quindi spinge a quello che si può definire equilibrio tra due diverse esigenze, quelle del lavoratore e quelle del datore di lavoro. Il diritto alla malattia per il lavoratore è un diritto inderogabile e sancito dalla Costituzione. Più che diritto alla malattia, nella Carta Costituzionale si parla di diritto alla salute.

Ed anche il Codice Civile, precisamente all’articolo n° 2110, l’argomento è proprio il diritto alla salute del lavoratore. Nello specifico  l’articolo recita che “in caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi, dagli usi o secondo equità.”

In pratica, durante la malattia il lavoratore ha diritto ad assentarsi e ad essere retribuito. Inoltre, il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto del lavoro fino a una determinata soglia di assenze.

Spesso sono i Contratti Collettivi nazionali, diversi da settore a settore a disciplinare nel dettaglio questo istituto, con regole differenti ma che si rifanno sempre alle normative generali.

Le regole generali sulla conservazione del posto di lavoro

Una volta espletati tutti gli adempimenti del caso, il lavoratore può assentarsi dal posto di lavoro per malattia, continuando ad essere retribuito dall’Inps o dal datore di lavoro, in base a cosa prevede il proprio CCNL di categoria, ed ha altresì diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma solo per il periodo di tempo stabilito dalle normative vigenti.

Il datore di lavoro invece, può sostituire il lavoratore assente per malattia, perché naturalmente le sue prerogative di produzione, di attività e aziendali, devono essere altrettanto tutelate come lo sono le condizioni di salute del proprio lavoratore dipendente. Il lavoratore in malattia non può in nessun caso essere licenziato, ma questo divieto vale solo per un determinato periodo che in linea generale viene calcolato per anno solare di lavoro. Nello specifico questo periodo si chiama comporto.

Periodo di comporto, di cosa si tratta?

Il periodo massimo di assenza per malattia con diritto alla conservazione del posto di lavoro, questo è il periodo di comporto. Superare il periodo massimo di malattia ammissibile mette il lavoratore a rischio perdita del posto del lavoro.

Oggi che il Coronavirus ha costretto moltissimi lavoratori ed in moltissimi casi alle assenze perché positivi al Covid, oppure perché rientranti in una delle tante tipologie di situazione che portano alle quarantene o agli isolamenti fiduciari, il problema del superamento del numero massimo di giornate di assenza per malattia è diventato di dominio pubblico.

In termini pratici, il lavoratore durante lo stato di malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e pertanto un licenziamento sopraggiunto durante il periodo di comporto non è lecito ed è suscettibile di annullamento.

Periodo di comporto ed assenze Covid

Covid e comporto

In tema di Covid-19 e per le assenze relative alla pandemia, è stato il Decreto Cura Italia ha creare la relativa e straordinaria normativa. Quel decreto emergenziale ha previsto che i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. In altri termini, si tratta di tipologie di situazioni del tutto identiche alle assenze per malattia.

Lo stesso Decreto Cura Italia ha altresì previsto che queste tipologie di assenze, strettamente collegate al Covid, non sono computabili ai fini del periodo di comporto. In pratica, si tratta di assenze del tutto simili alla malattia classica del lavoratore, ma che non entrano nel calcolo del periodo di conservazione del posto di lavoro.

Deroghe al divieto di licenziamento durante il periodo di comporto

blocco licenziamenti

Naturalmente ci sono limitazioni allo stop al licenziamento durante le assenze per malattia perché nel caso in cui il dipendente si randa responsabile di comportamenti che possono rientrare nelle tipologie di comportamenti che rientrano nell’istituto del licenziamento per giusta causa, nulla ostacola il datore di lavoro a licenziarlo.

Durante il periodo di comporto inoltre, anche se c’è la tutela del posto di lavoro, un lavoratore può essere licenziato per cessazione totale dell’attività dell’impresa.

Inoltre, anche nel caso in cui la malattia del lavoratore sia irreversibile, cioè talmente grave da impedire in maniera certa il rientro del lavoratore, il datore di lavoro può dribblare il divieto di licenziare anche se non è stato superato il periodo di comporto.

Quanto è lungo il periodo di comporto?

La regola generale prevede che la durata massima di malattia che un lavoratore può avere conservando il posto di lavoro è pari a 180 giorni. Per periodi di malattia consecutivi, cioè per assenze dal lavoro senza interruzioni il comporto si dice secco.

Si parla di comporto per sommatoria invece, quando la malattia è intervallata da periodi di rientro nel posto di lavoro. Nulla cambia per la lunghezza del periodo di comporto che la malattia sia continuativa o intervallata. Nel caso di comporto secco, rientrare al proprio posto di lavoro azzera del tutto il periodo di comporto calcolato.

Una volta scaduto il periodo di comporto il datore di lavoro può procedere al licenziamento, usando come motivazione soltanto il superamento del periodo di comporto. Parliamo di contratti di lavoro a tempo indeterminato, per i quali la generalità dei CCNL prevede in 6 mesi il periodo di comporto. Per contratti a tempo determinato invece, le regole sono differenti a seconda della tipologia di settore dove si lavora (per esempio i supplenti scuola spesso hanno diritto a massimo 30 giorni di malattia).

Molti CCNL inoltre prevedono l’interruzione della retribuzione una volta terminato il periodo di comporto, ma la conservazione del posto di lavoro per un periodo più lungo. Questo grazie alla aspettativa non retribuita. Un ulteriore periodo di salvaguardia del posto di lavoro, più o meno lungo a seconda del CCNL se quest’ultimo lo prevede.