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Pensione di reversibilità

Pensione di reversibilità: quanto spetta alla vedova con uno o più figli?

Oltre al dolore della perdita, la morte del marito costringe il coniuge superstite a misurarsi con una serie di incombenze economiche e pratiche. La gestione dell’affaire quotidiano si complica qualora nel nucleo familiare rientrino figli fiscalmente a carico cui garantire il sostentamento e la continuazione degli studi. Crescono le preoccupazioni di carattere finanziario poiché subentra il timore di non riuscire a fronteggiare le spese con la pensione di reversibilità

Pensione di reversibilità riconosciuta alla vedova con figli a carico

Talvolta, capita che l’importo concesso dallo Stato finisca col diminuire. Ciò succede in presenza di alcune condizioni che implicano la riduzione della cifra spettante e che riguardano il reddito e la presenza di figli a carico. Per esaminare qual è la somma dell’assegno INPS delle pensioni di reversibilità per la vedova con prole occorre analizzare il reddito. In base alla fascia reddituale di appartenenza, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale corrisponde un assegno più o meno lauto. Inoltre, il quantitativo del rateo pensionistico cresce proporzionalmente al numero dei figli componenti il nucleo familiare. 

Per quantificare il denaro spettante al coniuge superstite è, anzitutto, necessario valutare la retribuzione mensile del defunto. L’importo è stabilito in relazione allo stipendio che percepiva mentre era in vita. Indipendentemente da ciò, il coniuge superstite con 1 figlio ha diritto all’80 per cento del rateo del de cuius.  

L’assegno si fa più cospicuo se la vedova deve provvedere al sostentamento di sé e di due o più figli fiscalmente a carico. Nello specifico, ha accesso ad una somma pari al 100 per cento del trattamento previdenziale. Insomma, la totalità di quanto veniva riconosciuto al marito viene confermato.

Quando il diritto decade

Tale diritto decade nel momento in cui subentrano delle circostanze particolari. La prima rappresentata dal compimento dei 18 anni dei figli, se sottoscrivono un contratto lavorativo. Oppure, in alternativa, la conclusione del piano di studi che eventualmente ha intrapreso la prole, risultante ormai tirocinante o lavoratrice.