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Contratto a termine: addio proroga automatica da Covid

Con la pandemia di coronavirus, il Governo Conte ha introdotto una misura a favore dei lavoratori: per ogni contratto a termine, proroga automatica. Senza la necessità del sì del datore. Adesso invece le cose cambiano. Stop alla proroga ex lege dei contratti a termine. Il decreto Agosto abroga la norma che oggi obbliga i datori di lavoro a prolungare i rapporti a tempo determinato.

Vediamo la differenza. Ieri, il contratto si prolungava per la durata pari alla sospensione d’attività lavorativa per l’emergenza Covid. Adesso, il datore fa ciò che vuole. Ieri era al 30 agosto la facoltà di proroga e rinnovo degli stessi contratti a termine senza causale. Per una volta soltanto e purché non sia superata la durata di 24 mesi del rapporto di lavoro. Estesa a fine anno questa regola.

Prima, c’era questa norma: la durata dei contratti a termine, anche in somministrazione e quelli di apprendistato, eccetto il professionalizzante, è prorogata automaticamente. In misura pari al periodo durante il quale i lavoratori sono stati sospesi dall’attività a causa del Covid. In tutti i casi di proroga, il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla scadenza originaria del termine deve fare la CO (la comunicazione obbligatoria), modificando il termine iniziale del periodo in misura equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa. Adesso, addio proroga automatica.

Resta un mistero. Nell’arco di 3 settimane, il Governo cancella un emendamento passato in Commissione Lavoro e approvato in Parlamento nella conversione del decreto Rilancio. Quindi, prima introduce una norma. Poi le aziende si adeguano. Quindi cancella quella norma. Non è la prima volta, in questo periodo emergenziale, che disposizioni adottate dal Governo vengono modificate o cancellate da Camera o Senato. O all’incontrario. Poi c’è un guaio: se il contratto stagionale è vincolato al periodo di stagionalità, che si fa? La prosecuzione oltre tale periodo potrebbe portare a un contenzioso con il lavoratore circa la sua legittimità quale contratto a termine.