CCSNews
Riscatto Servizio Militare

Riscatto servizio militare: come farne richiesta

I periodi di leva militare – sia volontaria che obbligatoria – presso le Forze Armate Italiane hanno valore di contribuzione figurativa utile per l’accesso alla pensione. I contributi figurativi sono validi per la misura di tutte le forme, comprese quelle di anzianità. L’accredito interessa i lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani/commercianti e agricoli autonomi);
  • ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO.

Il riscatto servizio militare non è automatico, perciò bisogna presentare idonea richiesta, indicando ogni dato che permetta di risalire ai compiti assolti. Il periodo in esame è coperto da contribuzione figurativa valida e, a seconda della mansione svolta, è commisurata la contribuzione.

Foglio matricolare

Alla domanda è necessario allegare il foglio matricolare di servizio, rilasciato al momento della prestazione d’opera. Sul foglio matricolare, da compilare e spedire direttamente agli enti di competenza, andrà apposta la marca da bollo stabilita dalla normativa in vigore. 

In riferimento al riscatto servizio militare a fini pensionistici con contributi in Italia e all’estero, è opportuno eseguire la totalizzazione per i periodi assicurativi coperti nei Paesi aderenti al medesimo accordo. La caratteristica fondamentale della totalizzazione è che non vi è un trasferimento dei contributi da un Paese all’altro, in quanto questi rimangono conteggiati nei relativi regimi.

I singoli Stati avranno pertanto l’esclusivo obbligo di riconoscere la prestazione inerente alle somme versate nelle proprie casse erariali. Tale meccanismo esiste con gli Stati membri dell’Unione Europa e dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islandia, Liechtenstein), la Svizzera e molti altri, tra cui l’Argentina e gli Stati Uniti. 

La totalizzazione multipla per il riscatto servizio militare

Alcune convenzioni bilaterali che il nostro Paese ha sottoscritto permettono, tuttavia, di sommare ai contributi versati negli Stati contraenti, pure quelli versati nei cosiddetti Paesi terzi, legati da accordi internazionali sia all’Italia sia all’altro Paese convenzionato, sebbene talvolta riguardino solo uno di essi. In tal modo, si applica la totalizzazione multipla.