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Versamenti INAIL

Versamenti INAIL: iter online per la sospensione

Con le novità del decreto Agosto, che prevede nuove modalità di rateizzazione delle somme da corrispondere, parte il 9 ottobre il regolamento relativo a versamenti INAIL, recupero agevolato e comunicazione di sospensione imputabile alla pandemia. 

Versamenti INAIL: online il servizio

Chiunque abbia messo i pagamenti in pausa, beneficiando delle disposizioni indicate nei vari provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, avrà il compito di utilizzare l’apposito servizio online INAIL. Eventuali rettifiche o integrazioni si possono inviare unicamente via Posta Elettronica Certificata (PEC). A disposizione degli utenti anche una guida pubblicata assieme alle istruzioni operative divulgate in data 24 giugno. 2020. 

I soggetti assicuranti che hanno tratto giovamento dalle sospensioni dei versamenti INAIL e dagli adempimenti associati, concordati con la normativa sull’emergenza Covid-19, hanno l’obbligo di inoltrare una comunicazione specifica all’Istituto. Tramite un iter guidato gli utenti, anche tramite i propri intermediari, possono segnalare le sospensioni di cui hanno beneficiato, puntualizzando la disposizione normativa applicata e comunicando di essere in regola con i requisiti pattuiti. Per ogni regime, è possibile inoltrare una sola comunicazione e non successive rettifiche o integrazioni. In caso di variazione è esclusivamente ammesso l’invio di una PEC alla competente sede. 

Le modalità di versamento

Gli intermediari hanno la facoltà di eseguire l’accesso indicando la compagnia per la quale effettuano la notifica. Procedendo, gli utenti che nei mesi scorsi hanno interrotto i versamenti INAIL devono delineare uno dei richiami legislativi dei provvedimenti che hanno sancito lo stop ai pagamenti nella sezione “motivo sospensione”. L’ultimo intervento sul tema statuisce le seguenti modalità di versamento INAIL: 

  • metà delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, e rateizzazione della restante metà, fino ad un limite di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021;
  • in alternativa, metà delle somme oggetto di sospensione mediante un massimo di 4 rate mensili di pari importo  entro il 16 settembre 2020, e rateizzate nella rimanente metà fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.