L’articolo del Codice della Strada che regola il comportamento da applicare in riferimento all’illuminazione dei veicoli è il numero 152, sia per le automobili, sia per le moto e gli scooter. Quali differenze presenta la disciplina per i mezzi a due ruote? La normativa generale prevede, in caso di guida luci spente, una sanzione economica che va da un minimo di 41 a un massimo di 169 euro. In molti ignorano una importante disposizione. La multa è comminata agli scooter e all’intera categoria dei motoveicoli anche durante la marcia nei centri abitati. Hanno, difatti, l’obbligo di usare 24 ore su 24 le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, qualora prescritte, le luci d’ingombro e le luci della targa.
Multa scooter: la distrazione che costa caro
Mentre per le auto è obbligatoria l’accensione delle luci pure di giorno, ma esclusivamente se si circola fuori città. Il rischio pertanto per moto e scooter è di incorrere in una multa salata, pari a 169 euro, se per noncuranza o semplice dimenticanza si procede per le vie cittadine senza accendere le luci. L’importo, nel caso di violazione fuori dai centri urbani, sale da 84 a 335 euro. Le moto e i velocipedi a motore che necessitano almeno della patente A2, subiranno inoltre la decurtazione da 1 a 3 punti patente, in rapporto al comma trasgredito. Piccole attenuanti sono riconosciute esclusivamente ai “veicoli di interesse storico e collezionistico”.
I produttori mettono al riparo
L’art. 153 del C.d.S. apporta ulteriori precisazioni, anzitutto il fatto che gli altri segnali di illuminazione quali luci di posizione, di ingombro e della targa non sostituiscono quelle di marcia, obbligatorie anche durante la fascia diurna. Fortunatamente i produttori di moto, scooter e scooteroni immettono in commercio quasi unicamente modelli con l’accensione delle luci automatica, ovvero l’accensione del mezzo include di default pure l’attivazione dei segnali luminosi obbligatori.