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Multa scooter

Dai 41 ai 169 euro di multa agli scooter per questa banale infrazione

L’articolo del Codice della Strada che regola il comportamento da applicare in riferimento all’illuminazione dei veicoli è il numero 152, sia per le automobili, sia per le moto e gli scooter. Quali differenze presenta la disciplina per i mezzi a due ruote? La normativa generale prevede, in caso di guida luci spente, una sanzione economica che va da un minimo di 41 a un massimo di 169 euro. In molti ignorano una importante disposizione. La multa è comminata agli scooter e all’intera categoria dei motoveicoli anche durante la marcia nei centri abitati. Hanno, difatti, l’obbligo di usare 24 ore su 24 le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, qualora prescritte, le luci d’ingombro e le luci della targa.

Multa scooter: la distrazione che costa caro

Mentre per le auto è obbligatoria l’accensione delle luci pure di giorno, ma esclusivamente se si circola fuori città. Il rischio pertanto per moto e scooter è di incorrere in una multa salata, pari a 169 euro, se per noncuranza o semplice dimenticanza si procede per le vie cittadine senza accendere le luci. L’importo, nel caso di violazione fuori dai centri urbani, sale da 84 a 335 euro. Le moto e i velocipedi a motore che necessitano almeno della patente A2, subiranno inoltre la decurtazione da 1 a 3 punti patente, in rapporto al comma trasgredito. Piccole attenuanti sono riconosciute esclusivamente ai “veicoli di interesse storico e collezionistico”

I produttori mettono al riparo

L’art. 153 del C.d.S. apporta ulteriori precisazioni, anzitutto il fatto che gli altri segnali di illuminazione quali luci di posizione, di ingombro e della targa non sostituiscono quelle di marcia, obbligatorie anche durante la fascia diurna. Fortunatamente i produttori di moto, scooter e scooteroni immettono in commercio quasi unicamente modelli con l’accensione delle luci automatica, ovvero l’accensione del mezzo include di default pure l’attivazione dei segnali luminosi obbligatori.