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Delivery: lo scontrino elettronico va emesso?

Sebbene l’emissione di scontrino elettronico non sia obbligatorio per Delivery, i soggetti hanno la facoltà di memorizzare e trasmettere in formato telematico i corrispettivi giornalieri delle operazioni. A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 416 del 28 settembre 2020. Il documento di prassi richiama il quadro legislativo di riferimento e puntualizza quali sono i limiti dei punti cassa da installare.

Delivery: quando valgono i limiti

Tali limiti valgono esclusivamente qualora vi sia un numero pari o superiore a tre punti cassa per singolo punto vendita aperto al pubblico. La registrazione e l’inoltro dei dati dei corrispettivi quotidiani è eseguibile in un unico punto di raccolta. Tale punto di raccolta consiste in un server-RT. 

In apertura, il Fisco richiama la risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009, riportante la definizione del commercio elettronico indiretto. Si considera tale la vendita di beni materiali dove la transazione avviene telematicamente; ma la merce è fisicamente consegnata nel domicilio del cliente, attraverso uno spedizioniere o un vettore.

Adempimenti IVA

In merito agli adempimenti IVA di suddette operazioni, esse sono assimilabili alle vendite per corrispondenza. Non è obbligatorio emettere la fattura, a meno che il cliente non ne faccia espressa richiesta entro il momento di invio dell’ordine. Non è altresì tassativo lo scontrino, in base a quanto enunciato dal c.d. decreto IVA.  

Successivamente l’AdE menziona l’art. 2, c. 1., del d.lgs. n. 127 del 5 agosto 2015; che stabilisce tale onere, a partire dal 1° gennaio 2020, per chi compie le operazioni indicate dall’art. 22 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Sono esonerati i soggetti riportati dall’art. 1, c. 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019. Inoltre, tra i chiarimenti si rimanda al contenuto della risposta all’interpello n. 198 del 19 giugno 2019.