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Un'immagine dello scontrino elettronico

Scontrino elettronico: sì al software per velocizzare iter

Per l’emissione dello scontrino elettronico non c’è nessun elemento ostativo all’impiego del software che velocizza la procedura. Ma, affinché conservi la legittimità, deve rispettare due fondamentali condizioni:

  • non violare l’unità e la contestualità dell’adempimento e il collegio con i sistemi dell’Agenzia delle Entrate;
  • non alterare i dati memorizzati e trasmessi, né i risultati prodotti dal portale dell’Amministrazione finanziaria.

Scontrino elettronico: introdotto un “velocizzatore automatizzato”

Le delucidazioni pervengono con la risposta all’interpello n. 413 del 25 settembre 2020. Al solito, per dettagliare le operazioni correlate all’obbligo dello scontrino elettronico arriva in soccorso un caso pratico. L’istante ha interpellato l’AdE per accertarsi la possibilità di realizzare e immettere sul mercato un “velocizzatore automatizzato” dell’iter web per il documento commerciale. 

Il cliente esercente seguirebbe nell’utilizzo la seguente procedura:

  • installa il programma sul suo dispositivo, pc o smartphone;
  • inserisce le sue credenziali Fisconline;
  • fornisce accettazioni e consensi presenti nel sistema dell’Amministrazione finanziaria, mediante un documento da accettare preventivamente;
  • inserisce, in una schermata che appare, i dati necessari alla compilazione dello scontrino elettronico. 

Lo strumento in vendita permette di comunicare con il sito istituzionale. E qualora si registrino criticità indirizza direttamente al portale per procedere manualmente. Sottoponendo una descrizione accurata del programma informatico il soggetto che ha in mente di commercializzarlo contatta il Fisco per verificare se la procedura ipotizzata per l’emissione del documento sia legittima.  

Le tre fasi costituiscono un unico adempimento

In risposta all’interpello l’Agenzia puntualizza che le tre fasi di:

  • memorizzazione
  • emissione documento
  • trasmissione dati

costituiscono un unico adempimento, ai fini dell’esatta documentazione delle operazioni. Sulla base di tale presupposto, la legittimità di ogni strumento e forma di intermediazione è compromessa esclusivamente nelle circostanze di:

  • violazione unità e contestualità dell’adempimento e del colloquio automatizzato con i sistemi dell’Agenzia in un secondo momento;
  • alterazione dei dati memorizzati e/o trasmessi all’AdE o dei risultati generati.