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Patto di prova

Patto di prova: ecco quanto deve durare

L’assunzione in prova è un’assunzione a tutti gli effetti. Spesso il datore se ne avvale, così da verificare che il candidato abbia i requisiti idonei per entrare nel suo organico in pianta stabile. È compito dell’imprenditore far sottoscrivere il contratto e inoltrare la comunicazione ai servizi competenti. Dunque, non è vero che non sia necessario formalizzare l’accordo. Esso infatti costituisce in una tutela aggiuntiva, da far firmare al dipendente contestualmente alla stipula del contratto stesso: non è possibile provvedervi in un successivo momento. Ma quanto dura il patto di prova? Scopriamolo. 

Patto di prova: quanto deve durare

La finalità dell’intesa è quella di permettere ad ambo le parti di valutare il rapporto professionale. Tanto che nel corso dello svolgimento entrambi hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, senza preavviso né motivazione. Ciò premesso un fatto: l’eventuale licenziamento non può risultare discriminatorio e in alcuni particolari casi può comunque risultare illegittimo. Inoltre, la durata del patto di prova deve risultare sufficiente affinché il datore abbia gli strumenti necessari per una corretta valutazione del candidato.  

Non esiste un limite massimo uguale per ciascun prestatore d’opera, poiché varia a seconda della legge e delle disposizioni del contratto collettivo applicato. Quest’ultimo può d’altra parte prevedere un limite minimo, entro cui il rapporto non può essere interrotto. In ogni caso, è importante che consenta di valutare in maniera effettiva la capacità e le attitudini del lavoratore.

Patto di stabilità: cos’è, il pagamento della penale

Datore e dipendente hanno poi il diritto di accordarsi e definire il c.d. patto di stabilità, vale a dire una clausola di durata minima della prova. In tal caso nessuno dei due ha la possibilità di recedere prima. L’intesa può prevedere a carico della parte che viola i termini una penale, a meno che lo scioglimento anticipato non dipenda da giusta causa o dall’impossibilità di assolvere alla prestazione in essere.