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Clausola penale nel contratto di locazione: il proprietario ci paga l’imposta?

Sei proprietario di un appartamento? Lo hai dato in locazione e per tutelarti hai deciso di assumere precauzioni? La legislazione italiana ti consente di inserire una clausola penale ad hoc stando a cui gli interessi di mora sono applicati. Puoi anche aver registrato regolarmente il contratto e pagato il dovuto, ma ciò non impedisce all’Agenzia delle Entrate di chiederti il saldo dell’imposta inerente alla pattuizione. 

Clausola penale: tesi opposte

L’Amministrazione finanziaria ritiene infatti tale clausola ulteriore ed esterna rispetto al canonico contenuto contrattuale. Di conseguenza ti impone di versare l’imposta di registro calcolata sulla suddetta voce. Il tema è piuttosto dibattuto, perché sulla tassazione della clausola penale nei contratti di locazione suscita orientamenti contrastanti. 

Adesso, una soluzione interessante giunge da una sentenza della CTR della Regione Lombardia, che ha determinato i criteri di assoggettabilità al carico di questo genere di clausole, che dipendono da un eventuale ed incerto avvenimento, come la mora del soggetto debitore. 

La clausola penale consiste nella somma stabilita a titolo risarcitorio. Ovvero serve per predeterminare l’entità del danno, evitare difficoltà di accertamento se e quando l’inadempimento succederà. In ragione della clausola, la parte inadempiente avrà l’onere di versare la penale già pattuita in precedenza, senza che il creditore abbia bisogno di provare il danno effettivo.

Nonostante la giurisprudenza in materia non sia univoca, alcuni pronunciamenti più recenti paiono favorire il contribuente. È il caso di una nuova sentenza della CTR della Lombardia, che ha respinto l’appello dell’AdE, considerando che la clausola, seconda la quale il conduttore, avente il compito di corrispondere gli interessi di mora al locatore in caso di canone mensile non pagato, non è soggetto ad imposta di registro in misura fissa. 

Ciò vuol dire niente imposta sulla clausola penale che, per ritardato od omesso pagamento del canone, prevede l’applicazione di interessi di mora; ma ciò è risultato possibile esclusivamente perché i giudici tributari non l’hanno qualificata in quanto tale.

Il verdetto della CTR Milano

Il verdetto evidenzia che le norme tributarie a carattere impositivo non possono essere applicate in via analogica, poiché tale procedimento è proibito dall’art. 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Difatti, la clausola specifica per gli interessi di mora è per la Commissione milanese differente dalla clausola penale, perché, rispetto al contratto di locazione, manca di autonomia, ma non è neppure qualificabile come una condizione sospensiva, poiché è subito efficace.