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Enti locali: conti corrente sotto controllo

Regioni, Province e Comuni possono consultare l’archivio dei rapporti per le operazioni finanziarie effettuate dai contribuenti. Detto altrimenti, gli enti locali hanno diritto a controllare i conti corrente.

È quanto dispone il D.l. Semplificazioni che conclude l’intervento precedente della Legge di Bilancio 2020, specificando i dati accessibili pure dalle autorità territoriali.  

Enti locali autorizzati ai controlli

Il D.P.R. n. 605/1973 dispone all’art. 7 che le banche e gli altri attori del ramo finanziario sono tenuti a rilevare e porre in rilievo i dati identificativi di ciascun soggetto, che con loro effettui qualunque operazione di carattere finanziario o intrattenga qualsiasi rapporto. Sono escluse quelle compiute tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

I dati in questione, riguardanti la natura e l’esistenza di un accordo raggiunto al di fuori di un rapporto continuativo, sono notificati all’Anagrafe tributaria. In apposita sezione sono archiviati i dati, con l’indicazione delle generalità anagrafiche. 

L’archivio dei rapporti finanziari è perciò una sezione dell’Anagrafe Tributaria dove confluiscono le informazioni appena menzionate. La comunicazione è regolata dai provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria effettuati nel 2007 e nel 2008. Sono interessati dall’obbligo:

  • gli organismi di investimenti collettivo del risparmio;
  • le imprese di investimento;
  • gli intermediari finanziari;
  • le società di gestione del risparmio;
  • Poste Italiane Spa;
  • gli istituti di credito. 

Accesso regolato dalla Legge di bilancio 2020

L’accesso all’Anagrafe Tributaria è regolato dalla Legge di bilancio 2020 col nuovo comma 791. Secondo quanto riportato, gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale sono autorizzati a prendere le informazioni riguardanti i debitori registrati in Anagrafe Tributaria, mediante l’ente creditore affidante e sotto la sua responsabilità.

A tal fine, l’ente ha il dovere di consentire al soggetto affidatario l’impiego degli applicativi per accedere ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Amministrazione Finanziaria al medesimo ente.