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Accertamento induttivo

Accertamento induttivo: quando non nega detrazione IVA

È vietato negare la detrazione dell’Iva relativa alle fatture d’acquisto in caso di accertamento induttivo semplicemente per delle violazioni formali commesse dal contribuente, quali l’omessa dichiarazione o la mancata tenuta delle scritture contabili, qualora i requisiti sostanziali siano stati pienamente soddisfatti. Al contrario, ovvero se il mancato rispetto delle formalità impedisce la fornitura della prova certa del rispetto dei requisiti, il diritto viene meno. Così ha stabilito la Corte di Cassazione mediante l’ordinanza n. 16910/2020. 

Accertamento induttivo: il caso

La Commissione Tributaria regionale giudicava fondato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate mediante la sentenza di primo grado; in cui veniva parzialmente dato ragione al ricorso mosso contro l’avviso di accertamento per IRAP e IVA da un’associazione sportiva e dai suoi associati. 

Con l’atto de qua l’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva riqualificato l’associazione in società di fatto perseguente scopo di lucro, con conseguente recupero dei tributi calcolati in via ordinaria. Questo perché i beneficiari dei servizi offerti non si limitavano alla semplice categoria di soci; per accedere agli stessi, venivano pagate quote rapportate alle prestazioni o alla loro frequenza, indipendentemente dalla qualifica di associato. 

Avversato tale sentenza l’associazione ha presentato ricorso in Cassazione, in ordine al disconoscimento del credito IVA afferente alle fatture d’acquisto saldate dall’organizzazione nel periodo fiscale monitorato per l’omessa tenuta delle scritture contabili e l’omessa presentazione della dichiarazione.

Fondato il motivo di doglianza

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di doglianza, dando importanti specifiche. L’accertamento induttivo non determina la perdita automatica del diritto alla detrazione della tassa assolta a titolo di rivalsa sugli acquisti di beni e servizi. 

Punire la non osservanza degli obblighi di dichiarazione e contabili con un diniego del diritto alla detrazione eccede, pertanto, quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di assicurare il corretto adempimento degli obblighi; salvo che l’inosservanza impedisca effettivamente la fornitura della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.